Rifiuti. End of waste. Ecco il testo integrale al voto
Pubblichiamo il testo integrale dell’emendamento concordato dal Governo per il riciclo tramite l’uscita dal regime dei rifiuti (il cosiddetto “end of waste”)
Pubblichiamo il testo integrale dell’emendamento concordato dal Governo per il riciclo tramite l’uscita dal regime dei rifiuti (il cosiddetto “end of waste”). La norma end of waste dovrebbe entrare nel decreto Salva imprese, attualmente all'esame delle commissioni Industria e Lavoro del Senato. In un primo momento sembrava che la norma dovesse finire nel decreto Clima.
EMENDAMENTO
A.S. 1476
MORONESE, FERRAZZI, COMINCINI, NUGNES,
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
Art. 13-bis
(Cessazione qualifica di rifiuto)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
“a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici”.
2. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli
articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo
svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti
dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
3. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all’Autorità competente. L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3- quater.
3-sexies. Con cadenza annuale, l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro”.
4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 184-ter, comma 3- septies secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel termine indicato
dal precedente periodo, determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di
procedura semplificata.
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del
decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente proposta si pone nell’ottica di fornire elementi di certezza agli operatori del settore della gestione dei rifiuti, nonché di semplificare e agevolare l’attuazione di un sistema di “economia circolare”, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018 e del quadro normativo eurounitario, anche, e soprattutto, al fine di superare le recenti e numerose criticità che hanno interessato la gestione dei rifiuti medesima sull’intero territorio nazionale, con il verificarsi di fenomeni (quali incendi nei siti di stoccaggio dei rifiuti e nelle discariche) potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità e la salute dei cittadini.
A tal fine, è indispensabile procedere rapidamente verso il superamento di un sistema di gestione imperniato sullo smaltimento in discarica, attraverso politiche che favoriscano le procedure per assicurare l’effettività dell’istituto dell’ End of Waste (EoW), il cui scopo principale è, appunto, quello di generare percorsi virtuosi di transizione verso l’economia circolare la quale ha, tra i suoi obiettivi fondamentali, l’incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero.
Nel contesto dell’economia circolare, l’istituto dell’EoW deve trovare massima diffusione in quanto rappresenta una misura concreta per realizzare, secondo i principi del diritto europeo, “una società del riciclo e recupero”; difatti tale istituto consente ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato.
L’obiettivo europeo di realizzare una società del riciclo e del recupero emerge chiaramente sin dalle premesse della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti laddove si stabilisce che “La presente direttiva dovrebbe aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse” (cfr. considerato 28). Ed ancora “Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati” (cfr. considerato 29).
Peraltro, la citata gerarchia dei rifiuti delineata dall’articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE qualifica il recupero e il riciclaggio quali obiettivi prioritari, rispetto allo smaltimento, per quanto concerne la gestione dei rifiuti.
Proprio al fine di dare massima attuazione ai principi dell’economia circolare e della società del recupero e del riciclaggio, come sopra descritta, in ambito europeo è stato elaborato l’istituto dell’End of Waste disciplinato dall’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (come modificata dalla Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, n. 851).
La proposta normativa in esame, al comma 1, novella il comma 1 dell’articolo 184 ter del dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la modifica alla condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1 lettera a), della direttiva 2008/98 CE, introdotta dalla direttiva 851/2018 UE.
Il comma due sostituisce il comma 3 del vigente articolo 184-ter, come modificato dal decreto
legge n. 32 del 2019 (c.d. “sblocca cantieri”, conv. dalla legge n. 55 del 2019) prevedendo, al primo periodo, che nelle more dell’adozione di criteri specifici ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero, processi e tecniche di trattamento consentiti; criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario, requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, con riferimento alle procedure semplificate per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
Il comma 3 introduce i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies all’art. 184-ter del d.lgs n. 152/2006.
In particolare, il comma 3-bis stabilisce che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti ai fini end of waste, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs n. 152/2006, sono tenute a comunicare all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla loro notifica al soggetto istante.
Il comma 3-ter stabilisce che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dallo stesso delegata, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-bis, verifica, con modalità a campione, ma in ogni caso in contraddittorio con l’interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall’inizio della verifica. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, o l'ARPA delegata, comunica tempestivamente gli esiti al Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Tali disposizioni, infatti, intestano all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale la competenza ad adottare norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale e a esercitare, nei confronti del medesimo Sistema, funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico.
Il comma 3-quater statuisce che, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3- ter e le trasmette all’Autorità competente la quale avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca del provvedimento autorizzatorio e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
Il comma 3-quinquies dispone che, decorsi 180 giorni dalla comunicazione all’Autorità competente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in caso di mancata attivazione e/o completamento del procedimento di cui al comma 3-quater, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3- quater.
Il comma 3-sexies prevede che, con cadenza annuale, l’Istituto Superiore per la Ricerca e la
Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
Il comma 3-septies stabilisce che, al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data all'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro.
Al comma 4 si prevede che le Autorità competenti provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 184-ter, comma 3-septies secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione relativamente alle autorizzazioni rilasciate per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il comma 5 dispone l’istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 184-ter del d.lgs n. 152/2006, composto da cinque unità, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’Ufficio legislativo. Si stabilisce, altresì, che le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In alternativa, si prevede la possibilità di stipulare contratti libero-professionali, per un numero massimo di cinque, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze innanzi indicate. A tal fine si autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
Il comma 6 stabilisce che gli oneri di cui al comma 5, quantificati in 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, trovano copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando, a tal fine, l'accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comma 7 statuisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs n. 152/2006, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento ai criteri ed ai parametri definiti dai menzionati decreti. La mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel suddetto termine, determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
Ai sensi del comma 8, al fine di evitare il blocco degli impianti di end of waste e conseguenti
situazioni di criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 184-ter del d.lgs n. 152/2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III bis, parte seconda del citato decreto, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali verrà presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del d.lgs n. 152/2006. Si applicano, in ogni caso, gli obblighi di aggiornamento di cui al comma7 nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previsti.
Il comma 9 sancisce che gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del d.lgs n. 152/2006, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si prevede, altresì, che le Autorità competenti effettuino gli indicati adempimenti, nei confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.
Da ultimo il comma 10 contine la clausola di invarianza finanziaria non comportando l'intervento, ad eccezione di quanto previsto dai commi 5 e 6, oneri ulteriori per la pubblica finanza.
RELAZIONE TECNICA
Dalla presente proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; le attività dei soggetti pubblici coinvolti rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento ai commi 5 e 6, si evidenzia che la copertura degli oneri per le unità di personale da collocare presso l’Ufficio legislativo del Dicastero, quantificati in 200.000 euro annui dal 2020 al 2024, trovano copertura mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando, a tal fine, l'accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Non si determinano, pertanto, aggravi per la finanza pubblica, atteso che il Mattm procederà a
sostenere i costi de quo nei limiti delle risorse previste nella norma in esame.
Relativamente agli oneri per la gestione del registro di cui al comma 3-septies della proposta
normativa, si evidenzia che il DPCM del 19 giugno 2019 n. 97 recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’Organismo indipendente di valutazione della performace e degli Uffici di diretta collaborazione” prevede, all’articolo 4, comma 1, lettera c) che la Direzione generale per l’economia circolare svolga le funzioni attinenti, tra l’altro, alla vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, anche avvalendosi dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
I costi di gestione del registro nazionale, quantificabili in circa 50.000 euro l’anno possono essere posti a carico del capitolo di bilancio 4118 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.