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La Corte costituzionale boccia la Robin Tax. La sentenza

where Roma when Lun, 16/02/2015 who redazione

È impossibile la restituzione retroattiva di quasi 3,8 mld 2011-2013: sarebbe una grave violazione dell’equilibro di bilancio

download.jpgLa Corte Costituzionale dichiara “l'illegittimità costituzionale” della cosiddetta Robin tax, la misura che comporta un'addizionale Ires del 5,5% all'Imposta sul reddito delle società dei settori energetico e petrolifero. L'illegittimità costituzionale, però , scatta dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

L'addizionale di 5,5 punti percentuali colpisce i soggetti che abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni e che operano nei settori di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione o commercializzazione di energia elettrica.

La norma è stata introdotta dal Governo Berlusconi dall'articolo 81 commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

“L'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.”. La Corte Costituzionale lo scrive nella sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale della Robin Tax, addizionale Ires per le grandi società energetiche. Ciò, spiega la sentenza, “in ordine al potere della Corte di regolare gli effetti delle proprie decisioni e ai relativi limiti”.

Infatti, secondo dati dell’Autorità dell’energia, la Robin tax ha permesso di incassare 1,482 miliardi nel 2011, 1,407 nel 2012 e 887 milioni nel 2013, cifre difficili da restituire senza scossoni per i conti pubblici. Il principio quindi “esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale”, per quel che riguarda “il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico”.

L'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale “determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale” e, in particolare, “delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime”.
Pertanto, “le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole” determinandosi così “un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale”.

L'indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire - in ragione dell'applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri - determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dello stesso settore petrolifero.

La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime “dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica” risulta, quindi, “costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco”.
In conclusione, “gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

Secondo la Consulta con la Robin Tax “verrebbe poi stabilito un ingiustificato aggravio impositivo a carico delle sole imprese operanti nel settore degli idrocarburi, assimilando in modo altrettanto ingiustificato i produttori di greggio ai distributori che da loro acquistano, mentre solo i primi, e non i secondi, aumentano i ricavi in caso di aumento del prezzo del petrolio”.
Infine il divieto di traslazione dell'onere economico conseguente all'addizionale, quale previsto dall'art. 81, comma 18 del decreto-legge,determinerebbe un'altra irrazionale discriminazione.

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Il Palazzo della Consulta
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