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I nodi. Il gasdotto Tap. Il testo integrale della sentenza del Tar

where Roma when Mer, 26/04/2017 who roberto

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza con cui il Tar del Lazio ha dato il via libera al trasferimento degli olivi che si trovano sul tracciato del gasdotto Tap

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza con cui il Tar del Lazio ha datolavoritap.jpg il via libera al trasferimento degli olivi che si trovano sul tracciato del gasdotto Tap

N. 04760/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03065/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2017, proposto da:
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Trans Adriatic Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Matteo Allena, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna 32;
per l'annullamento previa sospensione dell’esecuzione
- della nota del M.A.T.T.M. - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7170 del 27.3.2017, nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente ed, in particolare, del Parere della Commissione Tecnica VIA del MATTM n. 2319 del 24.2.2017 e della Nota del M.A.T.T.M. - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. n.6495 del 17.3.2017, ove necessario, delle Note del M.A.T.T.M. - Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali prot. nn. 26012 del 25.10.2016, 27104 dell'8.11.2016 e 7 del 3.1.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Trans Adriatic Pipeline Ag;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti l'Avv. M. Alterio per la Regione Puglia, l'Avv. F. Cintioli per TAP Ag e l'Avvocato dello Stato V. Nunziata per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che, con decreto monocratico n. 1753/2017, era stato disposto l’immediato riesame della nota ministeriale impugnata, in base alle prospettazioni difensive della Regione ricorrente e al solo fine di assicurare la piena attuazione del progetto di mitigazione ambientale, nei precisi termini di cui alla prescrizione A44, senza alcuna necessaria interruzione dell'attività di espianto avviata dalla società TAP, ove non fosse emersa alcuna violazione al riguardo.
RILEVATO che il Ministero resistente – pur in assenza di nuovi atti formali –, con le memorie depositate in giudizio e durante la discussione nell’odierna camera di consiglio, ha chiarito la natura e i limiti del provvedimento impugnato, con cui il medesimo Dicastero ha inteso esprimere la propria valutazione finale, circa l’avvio e il completamento della fase “zero”, riguardante la sola realizzazione – previa rimozione degli ulivi – della strada di accesso all’area di cantiere.
RILEVATO, altresì, che la fase in questione risulta pressochè conclusa, con residuo previsto spostamento di un numero limitatissimo di alberi già espiantati o “zollati” (poco più di una decina, secondo la difesa di TAP), con conseguente cessazione delle rappresentate esigenze cautelari, essendo anzi ragionevole ritenere che la migliore tutela delle piante in questione richieda l’allontanamento delle stesse dall’area di cantiere.
RITENUTO, comunque, che, alla luce della documentazione depositata in giudizio e dei chiarimenti forniti dalle parti all’odierna camera di consiglio, sia possibile la conversione del rito, di cui all’art. 60 cod. proc. amm., previo rituale avviso alle parti riportato a verbale. PREMESSO quanto sopra e passando quindi all’esame delle censure contenute nell’impugnativa proposta dalla Regione Puglia, il Collegio ritiene anzitutto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti, in quanto il ricorso si rivela infondato nel merito per le ragioni di seguito esposte:
- non è revocabile in dubbio, in primo luogo, che la verifica finale di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel DM n. 223/2014 (che ha definito positivamente la valutazione di impatto ambientale - VIA - relativa al c.d. progetto TAP) sia di competenza del Ministero resistente, trattandosi di opera dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato, contemplata nell’allegato II, punto 9. del d.lgs n. 152 del 2006, con conseguente affidamento allo Stato stesso, ai sensi degli artt. 28 e 29 del decreto da ultimo citato, di detta verifica in rapporto alle prescrizioni, contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- per quanto sopra, sebbene la Regione Puglia, con riferimento alla prescrizione A44), sia indicata nel DM n. 223/2014 come Ente vigilante, non può escludersi che il Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del Mare (MATTM) rimanga titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto VIA;
- la Regione Puglia, in ogni caso, nelle varie note interlocutorie dalla stessa redatte (tra cui quella del 4 novembre 2016, in risposta alla nota ministeriale del 25 ottobre 2016), ha invero rimesso la valutazione finale al MATTM, pur essendo la stessa coinvolta quale ente vigilante nella verifica dell’ottemperanza alla prescrizione A44);
- le uniche osservazioni che la Regione Puglia ha sollevato, con riferimento alla prescrizione A44), hanno peraltro riguardato la questione del coinvolgimento del Comune di Melendugno nella procedura di approvazione del progetto di mitigazione ambientale previsto dalla prescrizione A44 (presentato dalla società TAP in data 22 settembre 2015) ed il parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce relativamente alla distanza di 5 metri tra il contorno e la condotta a terra e gli alberi ad alto fusto;
- le predette osservazioni della Regione Puglia sono state oggetto di approfondimento e si sono concluse, da un lato, nel senso che il Comune di Melendugno ha rimesso le relative valutazioni alla stessa Regione Puglia e agli altri enti coinvolti, mentre da altro lato, con riferimento alle perplessità manifestate dai VV.FF. di Lecce, è intervenuta in data 1° marzo 2016, la Direzione centrale del Dipartimento dei VV.FF. che ha ritenuto sufficiente una distanza di sicurezza di 1 metro, in ragione del fatto che le piante di ulivo non sono annoverate tra gli alberi ad alto fusto;
- non può non rilevare inoltre che due articolazioni della stessa Regione Puglia (il Dipartimento Agricoltura – sezione osservatorio fitosanitario ed il Dipartimento Agricoltura – servizio provinciale agricoltura di Lecce), rispettivamente con provvedimenti n. 821 del 6 marzo e n. 12482 del 9 marzo 2017, hanno concesso alla società TAP l’autorizzazione all’espianto delle 211 piante di ulivo, oggetto della presente controversia;
- le ulteriori osservazioni del Dipartimento di Ecologia della Regione Puglia (articolazione diversa da quelle prima citate), in data 15 marzo 2017, non hanno posto nel nulla le predette autorizzazioni regionali del 6 e del 9 marzo scorso né è stato chiarito il rapporto esistente tra le predette articolazioni dello stesso ente territoriale, con riferimento alla competenza nella concessione delle autorizzazioni all’espianto delle piante di ulivo;
- le predette autorizzazioni sono state concesse in applicazione del decreto MIPAAF del 7 dicembre 2016 e, al riguardo, ai fini della verifica dei presupposti per la movimentazione delle piante affette da “Xylella fastidiosa” di cui all’art. 12 del decreto citato, non risulta revocabile in dubbio che il progetto TAP sia un’opera di pubblica utilità e che lo stesso abbia ricevuto la valutazione positiva dell’impatto ambientale (cit. DM n. 223/2014), mentre l’ulteriore sub-procedimento di VIA, riferito al progetto esecutivo del micro-tunnel, attiene ad una fase successiva, non coinvolta dal provvedimento attualmente in esame;
- non è pertanto condivisibile il richiamo, contenuto nel secondo motivo del ricorso in esame, alla prescrizione A5) ed alla ivi prevista verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto esecutivo riguardante il pozzo di spinta e la realizzazione del microtunnel (anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal citato decreto MIPAAF del 7 dicembre 2016) in quanto, come previsto nel parere della commissione tecnica VIA – CTVIA – n. 3195 del 29 gennaio 2016 (non impugnato dalla Regione ricorrente, ma richiamato nel parere CTVIA n. 2319 del 24 febbraio 2017, pg. 3), tale fase (denominata 1b) è successiva alla fase 0 (zero) che riguarda invece la sola rimozione degli ulivi e la realizzazione della strada di accesso all’area di cantiere del microtunnel [fase 0 che, secondo il predetto parere del 29 gennaio 2016, ricomprende le sole prescrizioni A29), A44) e A45) e non la A5)];
- il predetto parere della commissione tecnica VIA del gennaio 2016 (con cui sono state fissate le fasi di ottemperanza delle prescrizioni ante operam in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto) prevede altresi che, prima di passare alle fasi successive, deve essere avvenuta e completata l’ottemperanza di tutte le prescrizioni comprese nella fase precedente;
- la prescrizione A5) è ricompresa nella fase 1b (avente ad oggetto la realizzazione del microtunnel), successiva alla fase 0 (che attiene, come detto, alla sola fase di rimozione degli ulivi e di realizzazione della strada di accesso all’area di cantiere del microtunnel), dal che deriva che non vi sia necessità di valutazione congiunta delle due prescrizioni [ovvero la A44) e la A5)], secondo quanto previsto nel predetto parere della CTVIA del 29 gennaio 2016;
- il parere VIA impugnato (n. 2319 del 24 febbraio 2017) riguarda, peraltro, la prescrizione A25), avente ad oggetto la “gestione terre e rocce da scavo”, inserita nella fase 1a (denominata “preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta”), sempre successiva alla predetta fase 0. Per tutte le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto, mentre possono essere compensate tra le parti, le spese di giudizio in ragione della novità e delle peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni Gabriella De Michele
IL SEGRETARIO
 

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