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​I consumatori ora hanno nuove difese per i contratti di luce e gas

where Milano when Lun, 16/06/2014 who michele

Nuove regole dall’Autorità dell’energia. Tutela speciale per i contratti non richiesti. Più informazioni e 14 giorni per il ripensamento

Dal 13 giugno, i clienti domestici che stipulano un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas possono beneficiare di maggiori tutele. Nello specifico, i consumatori devono ricevere maggiori informazioni pre-contrattuali dal venditore, hanno non più 10 ma 14 giorni per esercitare il diritto di ripensamento e possono chiedere di accelerare il cambio di fornitore rinunciando al periodo di ripensamento.
È quanto prevede la delibera 266/2014/R/com dell’Autorità per l’energia in attuazione del d.lgs. 21/14 di recepimento della direttiva 2011/83/UE, che integra e modifica alcune previsioni del Codice di consumo sui diritti dei consumatori.
Le novità riguardano tutti i contratti, anche quelli conclusi a distanza - per esempio al telefono o su internet o fuori dei locali commerciali - e vanno a modificare in parte il Codice di condotta commerciale dell’Autorità, oltre ad alcuni provvedimenti di regolazione, come quelli sull’accesso ai servizi di distribuzione, sul diritto di recesso, sul cambio di fornitore e sui contratti non richiesti.
In particolare, per i contratti non richiesti, le cosiddette misure preventive (telefonate o lettere di conferma della volontà del cliente di aderire a quel contratto introdotte con la delibera 153/2012) vengono sostituite dai nuovi obblighi del Codice del consumo, molto articolati e stringenti, a livello di “prevenzione” dei contratti non richiesti, per quel che riguarda le indicazioni da fornire ai consumatori e la verifica del consenso per accertare la volontà di stipulare un nuovo contratto o cambiare fornitore.
Di fatto, per i contratti conclusi fuori dei locali commerciali, il venditore dovrà fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole che consenta al consumatore di conservare le informazioni (come per esempio una mail, un cd); per i contratti a distanza il venditore dovrà dare al cliente la conferma del contratto (su mezzo durevole) prima che la fornitura inizi.
Per i contratti che si devono concludere per telefono, anche l’offerta dovrà essere confermata al consumatore, che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata secondo quanto previsto dal Codice del consumo.
Non vengono invece modificate le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità, in quanto queste hanno l’obiettivo di consentire al cliente di tornare al venditore precedente - rispetto a quello apparentemente “non voluto” - attraverso un percorso semplificato, con una finalità di tutela diversa e non sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo (come la tutela giudiziaria o il ricorso all’Antitrust ai quali i consumatori restano comunque liberi di aderire).
L’Autorità ha inoltre avviato un procedimento di consultazione rispetto ad altre novità introdotte dal Codice del consumo che potrebbero avere un’incidenza particolare sul Codice di condotta commerciale. Fra queste, l’indicazione del prezzo di fornitura di elettricità e gas comprensivo delle imposte, diversamente da quanto previsto oggi dal Codice di condotta commerciale, e la definizione degli elementi da inserire nel modulo-tipo per esercitare il diritto di ripensamento, in modo da garantire un’uniformità di utilizzo nel settore energetico.
 
La delibera 266/2014/R/com è pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
 
 
 

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