La Camera inizia l’esame del progetto di legge sugli ecodelitti in codice penale
Un testo unificato tra proposte di legge presentate da Pd, M5S e Sel
Alla Camera è iniziato, con la discussione generale, l'esame sulla proposta di legge parlamentare per l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente. Si tratta di un testo unificato tra proposte di legge presentate da Pd, M5S e Sel.
Il testo proposto introduce la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 100mila per chiunque violi “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente” e la cui inosservanza, “che costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante” a suolo, sottosuolo, acque, aria, ecosistema, biodiversità, flora e fauna selvatiche. Se l'inquinamento riguarda area protetta o vincolata, “la pena è aumentata”.
Se il reato configura la fattispecie di “disatro ambientale”, con “alterazione irreversibile” degli ecosistemi, la pena è “la reclusione da 5 a 15 anni”, aumentata nel caso di aree protette o vincolate o se “in danno di specie animali o vegetali” protette.
Il testo affronta anche il tema del rischio nucleare: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, chi illegittimamente “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività” è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10mila a 50mila euro (pene aumentate in caso di danni a suolo, acqua, aria, ecosistema, biodiversità, flora e fauna selvatica e “fino alla metà” se ne deriva pericolo per la vita e la salute delle persone.
Il progetto di legge sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale prevede poi la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi “negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale” o “ne compromette gli esiti”.
Punto rilevante è il riferimento al reato associativo: viene introdotta un'aggravante in riferimento all'art. 416 del codice penale (associazione per delinquere) nel caso questa si realizzi per commettere i reati ambientali o nel caso essa abbia lo scopo di controllare attività di gestione, controllo, concessioni, autorizzazioni e appalti oppure servizi pubblici. Pene aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di funzioni di controllo o fornitura di servizi ambientali. Previsti sconti di pena (dalla metà ai due terzi) per chi, nell'ambito associativo, collabori oppure “provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”.
Nel caso di condanna o applicazione della pena per le fattispecie sin qui indicate, “è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato”.
Quando, a seguito di condanna, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, “il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.
Quando pronuncia la sentenza di condanna o di applicazione della pena “il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato”, prosegue l'articolato. “È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato”, se impossibile si individuano beni di valore equivalente nella disponibilità diretta o indiretta del condannato.