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Eurosentenza. Bocciata l’ecotassa sulle emissioni di CO2

where Milano when Lun, 16/04/2018 who redazione

No all'imposta slovacca che colpisce con un'aliquota all'80% le quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra

ecotassaco2.jpgIl diritto dell'Unione osta all'imposta slovacca che colpisce con un'aliquota all'80% il valore delle quote di emissioni di gas a effetto serra vendute o non utilizzate. Lo afferma una sentenza della Corte europea di giustizia. Infatti, un'imposta del genere viola il principio dell'assegnazione a titolo gratuito di quasi tutte le quote per il periodo 2008-2012.
Negli anni 2011 e 2012, la Slovacchia ha tassato all'80% il valore delle quote di emissioni di gas a effetto serra vendute o non utilizzate dalle imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di gas a effetto serra. Tali quote erano state assegnate a titolo gratuito agli operatori economici conformemente alla direttiva sul sistema per lo scambio delle quote.
La società elettrica PPC Power ha contestato dinanzi agli organi giurisdizionali slovacchi la compatibilità di tale imposta con la direttiva. Investito della controversia, il Krajský súd di Bratislava (Corte regionale di Bratislava, Slovacchia) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti a un'imposta siffatta. Con la sua sentenza, la Corte rammenta che l'obiettivo della direttiva consiste nell'offrire alle imprese soggette al sistema di scambio di quote la possibilità di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra in modo che la loro competitività non sia compromessa.
In tale contesto, la direttiva prevede che, per il periodo 2008-2012, gli Stati membri assegnino almeno il 90% delle quote a titolo gratuito.

La Corte precisa poi che, sebbene gli Stati membri abbiano, in linea di principio, la facoltà di adottare misure fiscali in relazione con l'utilizzo di tali quote, tali misure non devono pregiudicare l'obiettivo della direttiva.
A tal riguardo, la Corte sottolinea che il valore economico delle quote costituisce la chiave di volta del sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, dal momento che la prospettiva della vendita delle quote non utilizzate incentiva gli operatori economici a investire in misure di riduzione delle loro emissioni. È quindi essenziale, per il buon funzionamento di tale sistema, che un'imposta riscossa da uno Stato membro non annulli tale valore economico.

Orbene, l'imposta controversa priva le imprese interessate di quasi tutto il valore economico delle quote, cosicché tali imprese perdono ogni incentivo a promuovere la riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra.
In tali circostanze, la Corte constata che l'imposta di cui trattasi viola il principio dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di gas a effetto serra e, quindi, pregiudica l'obiettivo della direttiva. Di conseguenza, tale imposta non è compatibile con la direttiva.

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Politiche europee, emissioni, c02, quote, corte europea di giustizia
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