Corte europea, è legittimo agevolare le imprese energivore a livello nazionale
Il dubbio era stato sollevato dal Consiglio di Stato in merito alla nozione di sgravi fiscali e sull'applicazione ristretta ad alcuni settori produttivi
È legittimo che una disciplina nazionale conceda le agevolazioni sul consumo di elettricità alle sole imprese energivore (a forte consumo di energia) del settore manifatturiero. Queste in sintesi le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-189/15.
La questione esaminata dalla Corte Ue era stata sollevata dal Consiglio Stato che aveva chiesto se l'ordinamento comunitario e la direttiva 2003/96/Cee ammettono una disciplina nazionale che, per un verso, introduce un sistema di agevolazioni sul consumo di elettricità da parte delle imprese 'a forte consumo di energia' e, per altro verso, fissa tali agevolazioni in favore solo di alcune imprese, escludendone altre. Più in particolare erano due i dubbi che il giudice europeo doveva chiarire: Primo, se il meccanismo agevolativo, così come predisposto dal legislatore italiano, ovvero a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, potesse rientrare all’interno della nozione di “sgravi fiscali” predisposta dall’articolo 17, par.1, della Direttiva. Secondo, se la direttiva Comunitaria intendesse consentire agli Stati membri, una volta introdotti i benefici fiscali per le imprese “energivore”, di limitarne l’applicazione soltanto ad alcuni settori produttivi.
L'avvocato generale per prima cosa ha chiarito che i vantaggi alle imprese energivore non hanno natura fiscale, ma tariffaria. In secondo luogo, anche volendo considerare questi vantaggi di tipo fiscale, il fatto che solo alcune imprese (quelle manifatturiere) a differenza di altre (servizi sanitari) ne siano beneficiarie non solo non è vietato dalla direttiva 2003/96, ma anzi lo prevede.