Animalìe, la strage silenziosa. Finalmente la Camera ferma l’abbattimento dei pulcini maschi
Ogni anno in Italia vengono uccisi tra i 25 e i 40 milioni di pulcini maschi appena nati, triturati vivi o soffocati
La Camera dei deputati ha approvato l'emendamento che prevede il divieto di abbattimento dei pulcini maschi in Italia dal 2026, terzo Paese dopo Francia e Germania. L’obiettivo è arrivare all’eliminazione delle uova molto prima della nascita dell’animaletto, tramite l’individuazione anticipata del sesso. Nell'industria delle uova i pulcini maschi sono considerati inutili per la produzione perché, quando saranno cresciuti, non deporranno uova né avranno carni da macellazione, poiché l’allevamento da carne usa varietà di pollame diverse rispetto alle varietà da uova. Per questo motivo l’allevamento del pollame comincia con la sessatura dei pulcini appena usciti dal guscio: esperti manipolatori toccano gli animaletti e al tatto ne riescono a distinguere i minuscoli organi sessuali, dividendo le femmine (salvate) e i maschi (uccisi). La Camera dei Deputati ha approvato a stragrande maggioranza, con il parere favorevole del Governo, con 359 favorevoli, 1 solo contrario, 32 astenuti, un emendamento proposto dalla relatrice Francesca Galizia (M5S) fatto proprio dalla Commissione politiche europee di Montecitorio, alla Legge di delegazione europea 2021. Il divieto dovrà entrare in vigore entro cinque anni.
Triturati appena sgusciati
Ogni anno in Italia vengono uccisi tra i 25 e i 40 milioni di pulcini maschi. Triturati vivi o soffocati, i pulcini vengono uccisi immediatamente, entro le prime 24 ore dalla nascita, e senza tecniche di stordimento.
L’emendamento approvato alla Camera prevede tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle imprese del settore dell'allevamento delle galline ovaiole. Supporta inoltre l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, anche attraverso politiche di incentivazione di tali tecnologie.
Il commento degli animalisti
Dice Alice Trombetta, direttrice esecutiva di Animal Equality Italia: “Abbiamo iniziato a lavorare a questo obiettivo l’anno scorso e ancora prima che la legge fosse approvata, la prima macchina per il sessaggio in-ovo è stata implementata in Italia grazie al nostro lavoro con Coop e Assoavi, che per prime si sono impegnate a introdurre le tecnologie in-ovo sexing. Già solo questa prima macchina potrà risparmiare 5 milioni di pulcini ogni anno a partire dal 2022”.
“È un grande risultato, che porrà fine a una delle pratiche più efferate dell’industria zootecnica – afferma Lorenza Bianchi, responsabile della Lav Lega Anti Vivisezionista Area animali negli allevamenti – questo risparmierà la sofferenza a decine di milioni di animali oggi condannati a una morte particolarmente crudele. Certamente avremmo voluto un’immediata attuazione del divieto, visto che la tecnologia per il sessaggio degli embrioni è già disponibile, ma si tratta in ogni caso di un importante passo avanti che, speriamo, farà riflettere anche i consumatori sulle scelte alimentari che già da oggi possono indirizzare verso alimenti vegetali che non comportano alcuna sofferenza per gli animali”.
Il testo della legge approvata
Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente:
“Art. 11-bis. (Principi e criteri direttivi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/ 2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l’abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario in casi specifici per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all’ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l’aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) favorire l’introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta « in-ovo sexing ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(11.0200. La Commissione politiche dell’Unione Europea)