Il Consiglio di Stato dà ragione all’Autorità sui Cip6, evitati extracosti in bolletta
Respinto il ricorso sulle modalità di aggiornamento del costo evitato di combustibile del CIP6 per il 2008. Nell’insieme oltre 1,1 miliardi evitati
I consumatori italiani non dovranno pagare extra oneri per un ammontare di 150 milioni di euro sulle bollette elettriche. È questo l’effetto della sentenza del Consiglio di Stato (n. 3464/2014) cha ha dato ragione all’Autorità per l’energia, confermando la validità del metodo di calcolo del valore degli incentivi CIP-6 per le fonti rinnovabili e assimilate, introdotto con la delibera 553/2013/E/EEL. Un provvedimento che aveva avuto, fra l’altro, il pieno sostegno delle Associazioni dei consumatori, intervenute nella fase di consultazione pubblica e, dopo un contenzioso durato diversi anni, porta a oltre 1,2 miliardi gli extracosti evitati complessivamente. Nel 2008, il metodo di calcolo dell’Autorità riferito al Cip 6 ha consentito infatti un risparmio di 600 milioni di euro, dopo un contenzioso chiuso dal Consiglio di Stato. Con la riforma del gas del 2013, il risparmio sul costo evitato di combustibile è stato di 500 milioni di euro.
In particolare, il supremo organo della giustizia amministrativa, riconoscendo il principio della competenza e della ampia “discrezionalità tecnica” dell’Autorità nello stabilire l’importo del conguaglio del costo evitato di combustibile (CEC) per il 2008, ha pienamente confermato la validità del metodo adottato. Se fosse stato accolto il ricorso delle aziende a favore di un valore più elevato, per le bollette vi sarebbe stato un ulteriore aggravio dai 100 ai 150 milioni di euro. Respinta anche ogni richiesta di risarcimento di danni patrimoniali.
La delibera 553/2013 attuava quanto previsto da precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano stabilito che nell’aggiornamento del valore del CEC si dovesse far riferimento al costo medio dei contratti del gas per una centrale termoelettrica e che, però, se questo fosse risultato “iniquo, irreale, sbilanciato”, si sarebbero potuti assumere elementi correttivi individuando “parametri oggettivi e ragionevoli” per riportarlo nell’ambito del “modello di un operatore virtuoso”.