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Ddl nucleare, ecco il testo del decreto che arriverà in Consiglio dei ministri

where Roma when Gio, 23/01/2025 who roberto

Il disegno di legge delega in materia di nucleare sostenibile è stato trasmesso formalmente dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio dei ministri. Concede 24 mesi per adottare i necessari decreti legislativi su produzione da fusione, rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito. Ecco il testo

minpichettomase.jpgDelega al Governo in materia di nucleare sostenibile
Art. 1
(Finalità e procedimento per l’esercizio della delega)

1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell’indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazioni della normativa vigente. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all’oggetto dei decreti stessi, con i Ministri [indicazioni da definire], previa acquisizione, per i profili di competenza, dell’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, superabile solo allorché, a seguito di reiterate trattative e tentativi di mediazione ispirati al principio di leale collaborazione, non risulti possibile addivenire all’intesa, nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, anche ai fini della compilazione di un testo unico, ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante un codice dell’energia nucleare.
 

Art. 2
(Oggetto della delega)

1. La presente delega ha a oggetto: a) la previsione di un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile che concorra alla strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050, a garantire al Paese la sicurezza e l’indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi per i clienti finali domestici e non domestici; b) la disciplina delle competenze per l’approvazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma di cui alla lettera a); c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione; d) l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno; e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d’uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h); f) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione; g) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare sul territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione; h) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non , riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione; i) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo dell’energia da fusione, anche per i profili regolatori; l) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell’energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti; m) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati; n) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie al settore industriale 2 nucleare; o) la disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia; p) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all’intero ciclo di vita degli impianti; q) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, coerentemente con il programma di cui alla lettera a); r) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.

Art. 3
(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l’approvazione e l’attuazione del Programma nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), avente a oggetto gli obiettivi per l’inserimento del nucleare sostenibile nel mix energetico italiano coerentemente con le finalità di perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, l’indipendenza energetica, onde raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi per i clienti finali domestici e non domestici e al fine di fornire la cornice, non vincolante, per orientare le proposte dei privati finalizzate a ottenere i titoli abilitativi ed esercitare le attività nel settore nucleare. b) perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel quadro del Trattato Euratom e del diritto dell’Unione europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell’Unione europea relativa alle attività sostenibili, nonché i parametri tecnici individuati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica del Paese e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, conformemente all’articolo 9 della Costituzione; c) determinazione delle tipologie di impianti abilitabili, sulla base dei criteri di massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dalla AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050; d) riferimento allo stato dell’arte tecnico-scientifico e alle migliori tecnologie, anche 3 in vista dell’obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l’efficienza nell’utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo; e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia; f) previsione che la sperimentazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle relative opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell’Autorità di cui alla lettera dd) e nel rispetto del principio di leale collaborazione; g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso, comunque denominato, a eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l’attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione; i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; l) previsione di specifici regimi amministrativi per il riconoscimento di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di uno Stato con il quale sono stati stipulati accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare e ferme restando le competenze dell’Autorità di cui alla lettera dd); m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno finanziario, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell’Autorità di cui alla lettera dd), per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione sul territorio nazionale di tecnologie nucleari avanzate, dei criteri e delle modalità per l’individuazione di siti a ciò destinati, nonché per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca; n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato 4 ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione; o) previsione di adeguati strumenti finanziari, con oneri a carico del soggetto abilitato, a garanzia della gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, fino allo smantellamento finale, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; p) previsione di opportune forme di vigilanza e di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; q) previsione di modalità di promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto, con oneri a carico del soggetto abilitato, privilegiando modalità fondate su accordi tra il soggetto medesimo e le amministrazioni interessate; r) definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011; s) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività; t) individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente stesso; u) previsione delle modalità attraverso cui l’esercente le attività nucleari provvede alla costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale; v) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l’acquisizione dell’intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; z) previsione di una opportuna campagna di informazione alla popolazione sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla relativa sicurezza e sostenibilità; aa) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni direttamente interessate, nonché di consultazione delle medesime; bb) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti 5 legislativi di cui all’articolo 1; cc) determinazione dei criteri per l’attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a); dd) istituzione di un’Autorità per la sicurezza nucleare, assicurandone la massima indipendenza, cui spetta la validazione e la sorveglianza relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali; ee) individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione; ff) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato elettrico tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare.
 

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 

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