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Trivelle. Nella bozza il governo dice stop a nuove concessioni per petrolio (e via libera al gas)

where Roma when Lun, 23/09/2024 who roberto

Lo prevede la bozza del Dl Ambiente che verrà portato in Consiglio dei ministri. Via libera al gas se è già stata richiesta l’autorizzazione e la potenzialità del giacimento di gas è stimata in oltre 500 milioni di metri cubi

Stop al rilascio di concessioni giacimento.jpgper l'esplorazione e la produzione di petrolio ma via libera a quelle del gas. È quanto emerge dalla bozza del Dl Ambiente visionato da Ageei, un provvedimento che nelle intenzioni del governo, verrà portato in Consiglio dei ministri entro fine settembre.
 
Che cosa prevede
Il decreto stabilisce che l'estrazione di gas sarà consentita in prossimità delle coste italiane se è già stata richiesta l'autorizzazione per tale attività e la potenzialità del giacimento di gas è stimata in oltre 500 milioni di metri cubi. Il provvedimento, scritto dal ministero dell’Ambiente, stabilisce che il divieto non verrà applicato alle attività di esplorazione e produzione già approvate. E trae spunto dall’esigenza di “coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti”, secondo quanto si legge nel titolo dell’articolo.
 
Di seguito il testo integrale dell’articolo 2 della bozza di Decreto-legge visionato da Ageei, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"
(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi»;
b) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
c) al comma 10, le parole «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
d) il comma 13 è abrogato.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito.
Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente disposizione o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la
durata di vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625 e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.
4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola
«dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».
5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «e 4» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al
comma 1, è consentito il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale, per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che:
a) la relativa istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 è abrogato.
e) ai commi 5, 10 e 13, le parole «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

immagini
giacimento