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Buste di plastica monouso: perché punire solo la vendita ai clienti. Lo spiega il Minambiente

where Roma when Mar, 15/10/2024 who roberto

Ecco la risposta del ministero dell’Ambiente al nuovo interpello presentato dalla Regione Emilia-Romagna. La questione, nello specifico, riguarda la punibilità in caso di mancata cessione dei sacchetti

I sacchetti di plastica monousofalsi-sacchetti-bio_0.jpg non biodegradabili e compostabili venduti alla clientela sono sanzionabili ma i venditori li possono detenere tranquillamente per i propri imballaggi. Lo ha spiegato il ministero dell’Ambiente, con la risposta all’interpello n. 180065 del 3 ottobre 2024, che fornisce chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006.
 
Il quesito
Tutto nasce dalla richiesta della Regione Emilia-Romagna che ha chiesto al ministero di chiarire se nel divieto di vendita degli shopper di plastica rientrino anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi.
Nel riscontro il ministero, dopo aver richiamato le definizioni di cui all’art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006, ha precisato che “il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono gli shopper (produttori), sia coloro che li utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo”.
Quanto alla condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 261, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, il ministero dell’Ambiente, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha evidenziato che “il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita”.
 
I procedimenti in altre regioni
Dal 2018 i reparti forestali dei Carabinieri (competenti in materia di tutela dell’ambiente) hanno avviato in molte regioni campagne di contrasto all’inquinamento e alla diffusione degli imballaggi in plastica. L’attività di controllo ha riguardato sia i punti vendita “al dettaglio” sia quelli del mercato all’ingrosso degli imballaggi.  Nello svolgimento delle attività di controllo, i Carabinieri forestali hanno in più occasioni sanzionato anche quegli operatori commerciali che avevano acquistato o richiesto la fornitura degli imballaggi risultati non conformi. A fronte dei verbali dei Carabinieri, però, alcune Province di altre Regioni, in qualità di autorità amministrative competenti a concludere il procedimento sanzionatorio, hanno archiviato i relativi procedimenti ritenendo che l’acquisto delle borse di plastica non fosse attività rientrante nella nozione di commercializzazione, la quale vieterebbe soltanto la cessione/vendita delle buste, rimandando così la punibilità dell’acquirente soltanto al momento (eventuale e successivo) della cessione/vendita degli imballaggi alla clientela finale del suo esercizio commerciale. Di conseguenza resterebbe “impunita” la condotta dell’operatore che acquisti gli imballaggi vietati ma dichiari di utilizzarli solo all’interno dell’esercizio senza destinarli alla clientela finale.

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