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La battaglia dei rifiuti. Exclusiv. Così il Tar del Lazio rigetta 4 ricorsi contro il termovalorizzatore di Roma

where Roma when Mer, 19/07/2023 who roberto

Il provvedimento del tribunale amministrativo è intervenuto anche sui poteri del commissario straordinario del Giubileo, sulla questione della gerarchia dei rifiuti, ma ha anche espresso alcuni rilievi

Il Tar del Lazio ha rigettato i robertogualtierid4.jpgquattro diversi ricorsi contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. La sezione quinta del tribunale amministrativo regionale si è pronunciata in maniera definitiva contro i quattro ricorsi presentati dal coordinamento delle associazioni e comitati di quartiere "No Discariche No Inceneritori" e da Italia Nostra contro la Presidenza del consiglio e il ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Comune di Roma e Ama, ricordi che chiedevano l’annullamento dell'ordinanza del 1° dicembre scorso del commissario straordinario di governo per il giubileo della chiesa cattolica 2025 in merito al piano rifiuti proposto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

 
I quatto ricorsi
Il provvedimento aveva a oggetto quattro distinti ricorsi collettivi e cumulativi (1468/2023, 3721/2023, 1588/2023, 3587/2023) contro l'approvazione da parte del commissario straordinario del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che prevede tra l’altro le strategie di raccolta differenziata ma soprattutto la realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti.
La sentenza, è intervenuta anche in merito all’accusa di una presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 191 sulle attribuzioni demandate al commissario straordinario, attribuzionbi che “non possono considerarsi funzionali alla celebrazione del Giubileo del 2025 poiché l’impianto termovalorizzatore dovrebbe entrare in esercizio solo a decorrere da ottobre 2026”. Un altro ricorso riguardava la cosiddetta gerarchia dei rifiuti con la quale si definisce quali strategie porre in essere per la gestione dei rifiuti: ebbene, la termovalorizzazione energetica deve venire solo dopo la possibilità di recupero, riuso e riciclo dei materiali, ma – come segnalato dalla Corte di Giustizia “la stessa gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, non obbligando questi ultimi ad optare per una specifica soluzione di prevenzione e gestione”.
 
I rilievi del Tar
Nel provvedimento sono comunque contenute una serie di rilievi e di censure: il piano impugnato, si legge, non prevede il raggiungimento degli obiettivi europei sul riciclo degli imballaggi, definiti per ciascun materiale, non avendo indicato alcuna relativa stima; nel corso dell’iter di approvazione della valutazione ambientale strategica non sono state prese in considerazione, né pubblicate, le osservazioni presentate dalle associazioni, dai cittadini nonché dai comitati e dai comuni interessati; il piano non aveva svolto alcun esame su possibili alternative rispetto alle scelte assunte.
Tra le censure sollevate dai magistrati amministrativi vi è soprattutto quella secondo cui gli “inceneritori” rientrano tra le “attività insalubri” che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; tale impianto, invece, verrebbe collocato in un luogo non “isolato”, ma nell’area di Santa Palomba al Municipio IX. L’impianto, infatti, era destinato a essere collocato in un luogo non “isolato”, in zona urbanistica complessivamente normata parte a verde pubblico e servizi di livello locale. Ma il Campidoglio aveva ignorato ogni possibile contestazione, al punto che “Ama. aveva acquistato per conto del Comune di Roma l’immobile dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore ancor prima della pubblicazione sull’albo pretorio comunale e della Città metropolitana dei provvedimenti impugnati”.

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