Tribunale delle acque, niente sovra canoni per i Bacini Imbriferi Montani
Lo ha deciso il TRAP (Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche) presso la corte di Appello di Napoli, con una recente importante sentenza (n. 3091/2015) applicabile a molti operatori idroelettrici italiani
Non sono dovuti i sovra canoni per i Bacini Imbriferi Montani (BIM), perimetrati in base al solo criterio altimetrico. Lo ha deciso il TRAP (Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche) presso la corte di Appello di Napoli, con una recente importante sentenza (n. 3091/2015) applicabile a molti operatori idroelettrici italiani che accoglie il ricorso proposto da un'impresa assistita dagli Avvocati Mario Bucello e Simona Viola (studio GPA).
Superato il criterio deciso negli anni ’50 - Secondo la tesi che ha trovato accoglimento, il presupposto per la applicazione del cosiddetto "sovracanone BIM" è una corretta perimetrazione del bacino imbrifero montano “da esercitarsi attraverso un accertamento che tenga conto delle strutture e delle caratteristiche dei settori montani interessati”. Inidonee a tale scopo sono invece le non infrequenti perimetrazioni basate sul cosiddetto “criterio teleologico”, ovvero sulla mera delimitazione risultante dalla quota di 300 mt s.l.m. così come (illegittimamente) suggerito negli anni '50 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Alcuni decreti, che perimetravano infatti i bacini in modo meccanicistico, furono dichiarati illegittimi dal Tribunale Superiore delle Acque e dalla Corte di Cassazione negli anni '60, ma molti non furono mai adeguati alle indicazioni dei giudici e originano tuttora richieste di pagamento di sovra canoni da pare dei Comuni in essi inclusi.
Tuttavia, il "vizio originario" - consistente in una delimitazione dei confini del bacino che dipende solo dal livello altimetrico dei territori ed è sganciata da un apprezzamento specifico e concreto delle caratteristiche dei luoghi – permane, e seguita a costituire un impedimento all'accesso ai sovra canoni.
Il TRAP napoletano si è appunto pronunciato su un Bacino Imbrifero Montano la cui perimetrazione, per mezzo di Decreto Ministeriale, risaliva al 1957, riconoscendone l'inidoneità a fondare la pretesa erariale dei Comuni. Poiché oggi la competenza alla definizione dei bacini imbriferi ricade sulle Regioni, i Comuni interessati dovranno attivarsi presso la Regione per ottenere una nuova perimetrazione del BIM, senza la quale nulla può essere preteso dall'operatore idroelettrico.
Contro le lobby - Sembra una buona notizia per il settore idroelettrico, in un momento in cui le lobby comunali stanno notoriamente esercitando insistenti pressioni politiche per estendere l'ambito di applicazione dei sovracanoni sino a snaturarne la finalità, che dovrebbe essere il sostegno alle popolazioni montane (il sottinteso sembra essere che, se, com'è noto, esistono comunità montane di pianura, non si vede perché il regime speciale delle derivazioni idriche di montagna non si debba applicare ad alcune derivazioni al livello del mare).