Allarme degli ecologisti, il “collegato ambientale” è pieno di errori
Lettera di Wwf e Lipu al Governo per segnalare alcune delle sviste inserite dal Senato nel testo della legge
La legge del “collegato ambientale” che accompagna la legge di Stabilità è piena di errori e sviste aggiunte al testo dal Senato, ed è importante che la Camera, nella lettura definitiva del testo, corregga questi errori che possono arrecare gravi danni all’ambiente
Per questo motivo due primarie associazioni ecologiste, il Wwf e la Lipu (Lega italiana di protezione uccelli) hanno lanciato l’allarme con una lettera.
Ecco il testo della lettera di Wwf e Lipu.
Gentile onorevole
Maria Elena Boschi
Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
Gentile dottore
Gian Luca Galletti
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gentile professore
Claudio de Vincenti
Sottosegretario
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gentile dottore
Sandro Gozi
Sottosegretario
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gentile Onorevole
Ermete Realacci
Presidente VIII Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
Camera dei Deputati
p.c Egregio Consigliere
Cristiano Ceresani
Capo dell’Ufficio Legislativo
Ministero per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
Egregio consigliere
Alfredo Storto
Capo dell’Ufficio Legislativo
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gentile dottoressa
Antonella Manzione
Capo del Dipartimento degli Affari legislativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Roma, 19 novembre 2015
Oggetto : grave contrasto articolo 57 del collegato ambientale della Legge di Stabilità 2015 con l’art. 5 della Direttiva comunitaria “Habitat” – Rischio di apertura di procedura d’infrazione comunitaria
Segnaliamo il contenuto dell’articolo 57 (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria) del cosiddetto Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” all’esame della Camera dei Deputati (AC n. 2093-B).
L’articolo 57 del Collegato alla Legge di Stabilità 2014, arrivato in seconda lettura alla Camera, modifica l’articolo 5 del DPR n. 357/1997, di recepimento della Direttiva Comunitaria “Habitat”, introducendo una deroga alla sua corretta applicazione e una delega delle competenze riguardanti l’applicazione della Valutazione di Incidenza che sicuramente porterà all’apertura di una Procedura d’infrazione comunitaria nel caso in cui divenisse legge dello Stato.
Si fa presente che rispetto alla non corretta applicazione della Direttiva “Habitat” nel nostro Paese è in corso la “Procedura EU – Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, avviata nel luglio del 2014.
Il comma 2 dell’art. 57
Il comma 2 dell’art. 57 del Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014 recita:
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani. Bisogna a questo punto ricordare che la Valutazione di Incidenza, secondo la normativa comunitaria, si applica esplicitamente a piani e progetti e solo dopo la sua acquisizione si può procedere nel percorso autorizzativo.
Si riporta, ad ogni buon fine, il dettato dell’articolo 6 della Direttiva “Habitat”, ripreso dall’art. 5 comma 8 del DPR 357/97 e smi:
“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica."
Il DPR 357/97 di recepimento della Direttiva introduce addirittura l’espressione più estensiva di “interventi” che include sia i piani che i progetti e – a seconda dei casi – anche attività:
L’art. 5, comma 3 del DPR n. 357/1997 e smi stabilisce che:
“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” .
La definizione di “intervento” è, quindi, onnicomprensiva di progetti, piani e anche altre attività (quali anche possono essere considerati, tra l’altro, gli interventi edilizi trattati al comma 1 e altre attività di carattere contingente).
Il comma 2 dell’art. 57, quindi, eliminando dall’art. 5 comma 8 del DPR n. 357/1997 la parola “intervento” di fatto sottopone alla procedura di Valutazione di Incidenza finalizzata al rilascio del parere (preventivo), solo i Piani, sottraendo invece tutto ciò che si può ricondurre alla voce “intervento” (tutto ciò che non è piano, non solo il piccolo ma anche il grande progetto).
Ovvero, con le modifiche introdotte all’art. 5 del DPR 357/1997, si avrebbe, da un lato, l’obbligatorietà della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 3, per piani, programmi progetti e attività (“interventi”), dall’altro, la si trasformerebbe in strumento irrilevante e inutile, nella valutazione dei progetti anche in senso lato, viste le modifiche introdotte dall’articolo 57 all’art. 5 comma 8 del DPR 357/1997 che prevede la valutazione di incidenza solo sui piani.
Tale esclusione porta ad una palese e grave disapplicazione di uno strumento ritenuto fondamentale dalla legislazione europea e farebbe incorrere l’Italia sicuramente in una procedura d’infrazione comunitaria.
Il comma 1 dell’art. 57
Il comma 1 dell’art. 57 Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014 recita:
“1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.”
Quanto contenuto nella seconda lettera della DG Ambiente indirizzata al Governo italiano (marzo 2015), nell’ambito della Procedura EU – Pilot 6730/14/ENVI (menzionato all’inizio di questa nota), ci porta a segnalare che anche il comma 1 dell’art. 57 in esame, entra in contrasto sia con la normativa comunitaria che con le stesse richieste della Commissione, rivolte al nostro Governo che – se correttamente recepite - consentirebbero all’Italia di non incorrere in procedura di infrazione.
Il comma 1 dell’articolo 57 delega ai Comuni alcuni interventi, solo apparentemente considerati minori.
Al quarto punto delle conclusioni della citata lettera pervenuta al Governo Italiano, nell’ambito della procedura EU Pilot, si legge:
“Assicurare che gli enti competenti per la VINCA siano soggetti in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla Direttiva. Effettuare una ricognizione degli enti competenti per la VINCA e rimediare ad eventuali carenze (ad esempio i Comuni generalmente non possiedono le competenze necessarie pertanto non dovrebbero essere competenti per la VINCA).”
Il concetto che i Comuni non dovrebbero essere considerati competenti per la VINCA in Italia è ripetuto anche al punto 3 della summenzionata lettera.
Inoltre, è d’obbligo ricordare che ogni sito Natura 2000 è istituito per specie/habitat diversi: uniformare e semplificare la procedura per tipologia di interventi considerati erroneamente “minori”, al contempo delegando ai Comuni, che non possono essere ritenuti “competenti” dalla stessa DG Ambiente, significa mantenere e ampliare le criticità rilevate nell’ambito della Procedura Eu Pilot e concorre, insieme al comma 2, al rischio di una procedura di infrazione.
Si aggiunga inoltre che diverse specie animali in Allegato B della Direttiva Habitat sono strettamente connesse ad edifici e loro pertinenze.
Anche in questo caso l’Italia rischia di incorrere in una procedura d’infrazione comunitaria.
In conclusione, auspichiamo che il Governo, in accordo con il Parlamento, voglia intervenire appena sia possibile per riparare questo grave errore, cancellando queste disposizioni in contrasto con le direttive europee che, nel caso di inerzia, sarà nostro obbligo segnalare alla Commissione Europea aumentando il discredito che il nostro Paese ha già a Bruxelles per la scarsa osservanza del diritto comunitario, in primis in materia ambientale.
Con i migliori saluti,
Donatella Bianchi
Presidente WWF Italia
Fulvio Mamone Capria
Presidente LIPU