La Conferenza delle Regioni approva (con modifiche) il decreto efficienza del Governo
Le Regioni chiedono modifiche su definizioni e sanzioni, oltre che in sull’istruttoria tecnica per la contabilizzazione e sull’introduzione dei coefficienti correttivi
Apportare modifiche a definizioni e sanzioni, approfondire l’istruttoria tecnica sulla contabilizzazione e, in particolare, quella relativa all’introduzione dei coefficienti correttivi. Sono queste, in sintesi, le modifiche principali della Conferenza delle Regioni, in sede di Conferenza Unificata, sullo schema di decreto che integra il provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. I governatori, pur esprimendo un parere complessivamente favorevole sul provvedimento, ha introdotto alcuni emendamenti che ha consegnato al Governo.
In particolare le Regioni hanno evidenziato la necessità che vengano apportate alcune modifiche all’art. 2 “Definizioni” e all’art. 16 “Sanzioni” del d.lgs. 102/2014; la necessità che vengano approfonditi alcuni elementi evidenziati nell’istruttoria tecnica sull’art.9, “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità.
Tipologie non chiare - Nell’articolato le Regioni rilevano che non siano state ben definite le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di “chi deve fare cosa”. Le modifiche apportate cercano di risolvere queste problematiche.
Problema coefficienti - A proposito della criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento “si evidenzia l’impossibilità di introdurre all’interno della norma le previsione di coefficienti correttivi non previsti né nella Direttiva 27/2012 né nella normativa nazionale (art.26 l.10/91) che, viceversa, si basano sul principio che la contabilizzazione dei consumi vada effettuata sulla base del prelievo effettivo (a tal proposito si veda la nota tecnica inviata da Fiopa in data 1 luglio 2015 prot. n° 581/15). Si ritiene pertanto che tale criticità possa essere superata solo con un intervento normativo di livello nazionale, non rientrando peraltro nella competenza delle regioni la possibilità di modificare le norme del Codice Civile”.