L’Antitrust chiede a 18 operatori chiarezza su morosità pregresse
Il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto
L'Antitrust ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti, le cosiddette morosità pregresse, dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.
Su invito dell'Autorità, informa una nota, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le Faq e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente. Un intervento, sottolinea l'Autorità, che rende chiaro che non è possibile condizionare l'esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.
Gli operatori coinvolti, ricorda la nota, sono Acea Energia, Agsm Energia, Axpo Italia, Edison Energia, Enel Energia, Engie Italia, Eni Gas e luce, Estra Energie, Eviva, Geko, Gelsia, Green Network, Lw Energy, Mbi Gas e luce, Miwa Energia, Optima Italia, Repower vendita Italia e Sorgenia.