Bollette. Antitrust e ARERA: le modifiche contrattuali sono possibili solo a specifiche condizioni
Lo dicono Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini, commentando dei rincari delle bollette e delle criticità nei rapporti contrattuali segnalate dai consumatori. Gli ambiti di applicazione dell’art.3 DL Aiuti bis
Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Roberto Rustichelli e il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, si sono incontrati a Roma per parlare della situazione del mercato dell’energia. A valle della riunione, con una nota congiunta, intendono contribuire a chiarire natura e vincoli delle “Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas” anche alla luce delle norme del decreto Aiuti bis (Decreto-Legge n. 115 del 2022 art.3), al fine di garantire la tutela dei clienti e l’equilibrio del sistema energetico nazionale.
Le violazioni all’art.3
L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore. Ne sono testimonianza diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni del suddetto art. 3 del DL Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.
Le misure previste
Si ricorda che il DL Aiuti bis definisce alcune misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, l’art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile 2023, (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Le parole di Rustichelli e Besseghini
“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - afferma il presidente dell’AGCM, Roberto Rustichelli - sottolinea che la sua azione è guidata, ancora una volta, dalla centralità della figura del consumatore, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, che sta vedendo progressivamente peggiorare le prospettive di qualità della vita dei cittadini. L’Autorità confida che le imprese del settore manterranno una compliance aziendale rispettosa della legge, ma è pronta ad intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato”. Per il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, “in un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione. Non mancherà una precisa azione di enforcement da parte di ARERA, che sarà tanto più efficace tanto più questi basilari principi verranno rispettati”.