Trivelle. L’avvocato generale Ue: sono possibili più permessi allo stesso operatore
Sono le conclusioni suggerite alla Corte Ue dall’avvocato generale Gerard Hogan in merito a una richiesta di pronuncia del Consiglio di Stato italiano
Sulle questioni delle trivellazioni nell'Adriatico sono possibili plurimi permessi allo stesso operatore per svolgere attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, come petrolio e gas naturale. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire un accesso non discriminatorio a tali attività a tutti gli operatori pubblici e privati, indipendentemente dalla loro nazionalità, e possono imporre condizioni e requisiti per l’esercizio di dette attività ai fini della protezione dell’ambiente. Sono queste le conclusioni suggerite alla Corte Ue dall’avvocato generale Gerard Hogan in merito alla richiesta di pronuncia del Consiglio di Stato italiano.
La vicenda
Nel 2013, la Global Petroleum, società australiana attiva nel settore degli idrocarburi offshore, ha presentato quattro distinte richieste alle autorità italiane per ottenere quattro permessi di ricerca di idrocarburi in aree tra loro adiacenti e localizzate nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese. Ogni richiesta concerne un’area dalla superficie di poco inferiore ai 750 kmq. Questo perché la normativa italiana stabilisce che l’area oggetto di un permesso di ricerca non può superare i 750 kmq. Nel 2016 e nel 2017, le autorità italiane hanno dichiarato la compatibilità ambientale dei quattro progetti di ricerca presentati dalla Global Petroleum, anche tenendo in considerazione il loro effetto cumulativo. La Regione Puglia ha proposto vari ricorsi dinanzi ai giudici italiani al fine di impedire, in sostanza, alla Global Petroleum di sfruttare un’area complessiva di fondali marini di circa 3000 kmq. Essa ha sostenuto che, per evitare che la normativa sia “aggirata”, il limite di 750 kmq dovrebbe essere applicato non soltanto al singolo permesso, ma anche al singolo operatore.
Il quesito alla Corte di Giustizia
Per dirimere la questione, il Consiglio di Stato italiano, giudice nazionale di ultima istanza, ha proposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale. In sostanza, si vuole stabilire se la direttiva 94/22, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, obblighi uno Stato membro a imporre un limite massimo assoluto all’estensione geografica delle aree nelle quali un determinato operatore è legittimato a svolgere tali attività.
Il pronunciamento
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Gerard Hogan suggerisce alla Corte di rispondere in senso negativo. Egli sostiene che la direttiva non osta a che una normativa nazionale consenta il rilascio di più permessi (anche per zone contigue) allo stesso operatore, anche se i permessi coprono un’area complessivamente più estesa (e hanno una durata superiore) rispetto ai limiti fissati da tale normativa per un singolo permesso. L’avvocato generale sottolinea che gli Stati membri mantengono il diritto di determinare quali aree del loro territorio sono disponibili per l’esercizio di attività di E&P. La direttiva impone agli Stati membri di fissare un’area ottimale per tali attività. Essa non impone agli Stati membri di determinare una superficie geografica specifica in cifre assolute (ad esempio, in chilometri quadrati), né di negare autorizzazioni per aree contigue. Essa non si occupa neppure della questione se vi siano limiti alla superficie delle aree che possono essere assegnate a un singolo operatore.