Trivelle. La Cassazione sentenzia: le piattaforme petrolifere paghino l’Ici
Il Comune di Pineto, che vuole farsi dare 14 milioni di tassa dall’Eni per quattro installazioni al largo, aveva perso i ricorsi alle commissioni tributarie
Anche le piattaforme petrolifere devono pagare l'Ici. Lo ha stabilito la Cassazione, accogliendo un ricorso del Comune di Pineto (Teramo) contro le sentenze delle commissioni tributarie di merito che avevano esentato l'Eni dal pagamento del tributo relativo a quattro piattaforme per l'estrazione di idrocarburi installate nel mare prospiciente il lido di Pineto, nelle acque territoriali dell'Adriatico.
Il mare non è di competenza delle amministrazioni locali, ed è bene del Demanio. Inoltre, sono innumerevoli i Comuni che si affacciano sullo stesso tratto di costa, spesso frastagliata da promontori, anse e isole: a quale di questi può essere assegnata con certezza un’installazione in mezzo al mare? Su queste considerazioni sia la Commissione provinciale di Teramo, in primo grado, che la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in secondo grado, nel 2009, avevano espresso il parere che, siccome si trattava di piattaforme non iscritte al catasto e correlate a una centrale di smistamento posta sulla terra ferma, non sussisteva il "potere impositivo del Comune sul mare territoriale" e le piattaforme dovevano essere considerate "intassabili" in quanto non iscritte al catasto e ricadenti nella categoria E dei beni esentati dall'Ici.
La Suprema Corte non ha condiviso questo punto di vista. "Le piattaforme petrolifere - affermano i giudici nel verdetto 3618 della Sezione tributaria - sono soggette ad Ici e sono classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura". Inoltre, la Cassazione sottolinea che "in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella categoria D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 del d. legge 11 luglio 1992 n. 33, cioè in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili".
Il ricorso incidentale dell'Eni, che si opponeva al reclamo dell'amministrazione comunale di Pineto, è stato rigettato. Ora una nuova sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo dovrà fare marcia indietro sull'esenzione.
Il Comune di Pineto aveva mandato all'Eni avvisi di accertamento per gli anni dal 1993 al 1998 del valore di quasi 14milioni di euro a titolo di maggior imposta, di poco più di 14milioni di euro a titolo di sanzioni per omesso versamento di omessa dichiarazione, e poco meno di cinque milioni di euro per interessi.