Cassazione: trasporto rifiuti ferrosi, senza descrizione non scatta il reato
Accolto il ricorso di due cittadini rumeni condannati dal tribunale di Catanzaro
L'attività non autorizzata di gestione dei rifiuti non può essere contestata ricorrendo a formule generiche. La Corte di cassazione, sentenza n. 38753, ha così accolto il ricorso di due cittadini rumeni condannati dal tribunale di Catanzaro per aver trasportato all'interno di un autocarro rifiuti costituiti da “materiali ferrosi” in assenza della prescritta autorizzazione.
Ebbene, per la Terza Sezione penale, il Tribunale ha attribuito “in assenza di qualsiasi motivazione, la qualifica di rifiuto a oggetti che i due imputati stavano trasportando, affermando, in termini assertivi e del tutto autoreferenziali, che sulla natura di tali oggetti non sussisteva dubbio alcuno”. Il Collegio infatti rileva che “la quantità e la qualità di tale materiale non risulta neppure essere stata descritta nel capo di imputazione”. Mentre “sarebbe stato onere del Tribunale fornire degli elementi descrittivi del ‘materiale ferroso’ trasportato dai ricorrenti, tale da far ritenere, anche sulla base di una valutazione di mera accettabilità sociale, che il materiale in questione avesse le caratteristiche per essere considerato un rifiuto, posto che, evidentemente, tale qualifica non può essere inferita sulla sola base della assolutamente generica indicazione che si trattava di ‘materiale ferroso’ ”.