Cip6, arriva in Gazzetta la proroga a settembre 2015 per la risoluzione anticipata
Fissata una nuova proroga per aderire alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per impianti da combustibili di processo o residui o recuperi di energia
Con un decreto dello scorso 8 agosto il ministero dello Sviluppo economico ha di nuovo prorogato di un anno il termine, già fissato al 30 settembre 2014, per aderire alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per impianti da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre è stato ora pubblicato il comunicato del ministero dello Sviluppo economico relativo al decreto di proroga al 30 settembre 2015 dei termini stabiliti precedentemente con il decreto 23 giugno 2011 e successive proroghe. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2014.
Il 31 gennaio scorso il Mise ha emanato un decreto che stabilisce le nuove modalità di determinazione del cosiddetto CEC, ossia il parametro rappresentativo del costo evitato di combustibile che viene utilizzato per definire la remunerazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti in convenzione Cip 6/92. Tali nuove modalità sono applicate con gradualità per il 2013 e a regime dal 1 gennaio 2014. L'obiettivo è la riduzione degli oneri complessivi scaricati in bolletta, attraverso una remunerazione dell’energia elettrica da impianti Cip6/92 più aderente e coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale.