L’opinione. DL Energia, ecco perché le Regioni non vedranno subito i contributi dei produttori di rinnovabili
Lo spiega Ivano Saltarelli di Green Horse Legal Advisory. Le modalità e i criteri di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo dovranno essere stabilite con un altro decreto ministeriale, d’intesa con le Regioni
La bozza del DL Energia non contiene, come annunciato, la Proroga del mercato tutelato per energia elettrica e gas e manca, anche, la proroga delle concessioni idroelettriche, misura che aveva inizialmente fatto “affondare” il DL nel Consiglio dei Ministri di ottobre. Pertanto le concessioni vigenti, in scadenza il 31 dicembre 2030, dovranno essere messe a gara almeno 5 anni prima della scadenza (tra poco più di un anno quindi). Un duro colpo per i business plan dei concessionari attuali. Lo spiega Ivano Saltarelli, partner Green Horse Legal Advisory in una nota.
Gli incentivi alle regioni
Una novità passata sottotraccia e che si appresta a divenire una nuova voce di spesa per i produttori di energia rinnovabile riguarda - ricorda il legale - il contributo che questi ultimi dovranno versare al GSE per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili. Si tratta di un contributo annuo pari a 10mila euro per ogni megawatt di potenza dell’impianto (per impianti > 20kW), per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Tali risorse saranno versate dal GSE all’entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate alle Regioni. Tuttavia, le modalità e i criteri di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo dovranno essere stabilite con decreto ministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata delle Regioni. Il che lascia temere che le Regioni non beneficeranno nell’immediato di questi contributi, svilendo l’obiettivo di incentivare le Regioni medesime ad ospitare impianti. Inoltre, si terrà conto “in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell’impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti”. Per il solo anno 2024, infine, lo stanziamento avverrà solo tra le regioni che abbiano provveduto con legge all’individuazione delle aree idonee non oltre il termine del 31 dicembre 2024. Questo senza che il decreto ministeriale cui le regioni dovrebbero attenersi nell’individuazione delle suddette aree idonee sia stato nel frattempo approvato.