Gli sfalci del verde urbano sono sottoprodotti. Potranno essere usati per produrre energia
La Direzione generale del ministero dell'Ambiente ha inviato alla Fiper una lettera nella quale viene chiarita finalmente la definizione degli sfalci delle potature del verde urbano
La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del ministero dell'Ambiente ha inviato alla Fiper una lettera nella quale viene chiarito che le potature del verde urbano vanno considerate sottoprodotti e non rifiuti.
Superato il parere del 2011 - Il parere ministeriale inviato al presidente Walter Righini, la cui associazione da anni conduce una battaglia su questo tema, interviene a chiarire l’equivoco generato dalla lettura di una nota dello stesso Ministero (prot.8890/TRI/DI del 18 marzo 2011) che, nel rispondere ad un quesito formulato dalla Provincia di Mantova, aveva precisato che l’esclusione dal regime dei rifiuti prevista dall’articolo 185 del codice ambientale è applicabile solo a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati all’impiego in attività agricola o per la produzione di energia, richiamando, per le altre tipologie di residui (ad esempio quelli derivanti dalla manutenzione del verde urbano) la disposizione che definisce i rifiuti urbani.
Con il parere del 27 maggio, quindi, il Ministero completa le conclusioni della precedente comunicazione, precisando che anche per i residui derivanti da attività di sfalcio e di potatura che non rientrino nell’esclusione dell’articolo 185 citato (ad esempio in considerazione della provenienza non agricola), è comunque possibile dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica degli stessi come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del decreto legislativo n.152/06.
Le condizioni che ne fanno un sottoprodotto - Tale norma, in particolare, qualifica come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Il Ministero precisa altresì - anche alla luce della giurisprudenza sull’impiego del fresato di asfalto - che, ai fini dell’applicazione della previsione in materia di sottoprodotti, la nozione di residuo di produzione va intesa in un’accezione ampia, comprendendo anche i residui derivanti da attività di manutenzione del verde.
I commenti - “Questo vuol dire che da costo diventeranno una risorsa - spiega Walter Righini di Fiper - e il Comune, invece di spendere dai 5 ai 7 euro al quintale di costo di smaltimento, potrebbe recuperare 2-3 euro al quintale conferendolo alle centrali di teleriscaldamento e producendo calore. La forbice mi sembra notevole”. “Il provvedimento - ha poi aggiunto - è molto atteso dagli operatori, perché vengono definite le condizioni in base alle quali una sostanza residuale viene classificata come sottoprodotto, con la possibilità, quindi, di essere gestita al di fuori della normativa rifiuti, nel rispetto dell’ambiente e della salute umana”.
“Considero molto positivo il parere del Ministero dell’Ambiente che inserisce le potature tra i sottoprodotti per produrre energia rinnovabile, grazie a impianti termici e cogenerativi”. Lo dichiara Enrico Borghi, capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera. Vai a vedere qui il documento