Cassazione: niente balzello Iva in tariffa raccolta rifiuti
Respinto il ricorso di Veritas, la società risorse idriche ambiente e servizi della “Serenissima” contro la decisione del Giudice di pace di Venezia
Non si deve pagare l'Iva nella bolletta con la tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, perchè la somma pagata ha già "natura di tributo", circostanza che rende inapplicabile l'Iva. Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione, respingendo il ricorso della Veritas di Venezia, la società risorse idriche ambiente e servizi della 'Serenissima', contro la decisione del Giudice di pace di Venezia che nel 2009, accogliendo il ricorso di un cittadino, Gino B., la condannò a restituirgli 67 euro e 36 centesimi di Iva non dovuta, oltre a interessi e spese. Sul tema c'erano differenti orientamenti giurisprudenziali e perciò la questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza 5078 depositata, hanno formulato la soluzione definitiva sulla natura della tariffa rifiuti alla quale tutti ora si devono uniformare.
La decisione del Giudice di pace di Venezia venne confermata anche dal Tribunale veneziano, che nel 2014 riaffermò la natura tributaria della tariffa per l'igiene ambientale (Tia) ed escluse "l'assoggettabilità della Tia ad Iva sia per l'assenza di una normativa specifica, sia per essere le relative entrate riconducibili ai diritti, canoni e contributi percepiti nell'esercizio di pubbliche autorità". Le Sezioni Unite - presidente Renato Rordorf, relatore Marcello Iacobellis - hanno respinto il ricorso della 'Veritas' e la hanno condannata a pagare 1300 euro in favore di Gino B. per le spese del giudizio di Cassazione.