Collegato ambientale, via libera al fondo di garanzia delle opere idriche
Diversi i provvedimenti che riguardano il settore idrico, tra i quali la gestione autonoma in deroga alle ATO e le morosità
Via libera all’atteso fondo di garanzia delle opere idriche. Il Parlamento lo ha inserito all’articolo 58 del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016. Il fondo è destinato agli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (comprese le reti di fognatura e depurazione) in tutto il territorio nazionale e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. A partire dal prossimo anno sarà istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Nel corso dell’esame al Senato - prima dell’approvazione definitiva - è stata eliminata la parte della disposizione che prevedeva che gli interventi finanziabili facessero anche riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.
Lo sviluppo idrico in bolletta - Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato indicata separatamente, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nel rispetto della normativa vigente. Nel corso dell’esame al Senato il comma 2 è stato oggetto di alcuni interventi di carattere piuttosto formale. L’unica modifica degna di rilievo operata dal Senato risiede nell’allungamento del termine per l’emanazione del D.P.C.M. che dovrà avvenire entro 120 giorni (e non 90 come prescriveva il testo approvato dalla Camera) dall’entrata in vigore della legge.
Gestioni autonome anche nei parchi - Il collegato all’articolo 62, comma 4 nell’ambito dei provvedimenti sulla gestione del servizio idrico in forma autonoma in deroga all’ambito territoriale ottimale (ATO), oltre ad annoverare le gestioni ai comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, fa salve anche le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano “un approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate” o con “sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette”.
Tutela degli utenti morosi - L’articolo 61, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede inoltre che l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell’esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge 481/1995), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori; dall’altro, garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa.