Cogenerazione, conta il risparmio nella produzione di energia. Lo dice il Tar Lombardia
Il tribunale amministrativo di primo grado lo ha espresso con sentenza n.2347 dell’11 settembre scorso
“Ai fini della qualificazione di unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, ciò che si rileva è il risparmio di produzione di energia primaria e non già la quantità di energia prodotta mediante cogenerazione”. Ad affermarlo è il Tar Lombardia con sentenza n.2347 dell’11 settembre scorso. Il Tar ha ricordato inoltre che il dlgs 79/99, di attuazione della direttiva CE 96/92, ha disposto all’art. 3 comma 3 che nel garantire agli utenti della rete elettrica l’accesso al servizio di trasmissione e di dispacciamento, l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas prevede “l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione”.