Importazione da fonti non rinnovabili: ecco le istruzioni operative del Gse per l'autocertificazione
Le imprese interessate dovranno inviare la documentazione entro il 31 marzo 2013
Il Gse ha pubblicato le istruzioni operative per l'autocertificazione dell'importazione e della produzione da fonti non rinnovabili nell'anno 2012: dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2013.
Le istruzioni hanno lo scopo di indicare agli importatori e ai produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili quali siano le informazioni relative ai dati di produzione, importazione ed esportazione necessarie al Gse ai fini della quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo di cui all'art. 11 del D. Lgs. 79/99 e ai fini della verifica annuale di adempimento. Con riferimento alla documentazione che gli operatori devono presentare al GSE per ottenere l'esenzione dall'obbligo, il DM 18 dicembre 2008, all'art. 8, ha previsto l'inoltro, entro il 31 marzo di ogni anno, dell'autocertificazione attestante le importazioni, le esportazioni e le produzioni da fonti non rinnovabili avvenute nell'anno precedente con separata indicazione dell'energia prodotta da ciascun impianto.
In caso di produzione, l'autocertificazione evidenzia la quantità di energia elettrica eventualmente prodotta in Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto 2011, nonché, in presenza di centrali ibride, la quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla base delle modalità di calcolo di cui all'Allegato A del DM 18 dicembre 2008.
In caso di importazione, l'autocertificazione deve essere corredata dalla dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino per ciascun mese la quantità di elettricità importata in Italia.
In caso di mancata presentazione delle autocertificazioni, il Gse comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in proprio possesso relative agli operatori che abbiano omesso di trasmettere le autocertificazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste (art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003).