La richiesta di rimborso dell’addizione sull’accisa elettrica va fatta entro due anni dalla data di dichiarazione consumi
Lo ha reso noto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
II rimborso delle somme versate ai comuni a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica deve essere richiesto entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di consumo. Lo ha reso noto – leggiamo su Italia Oggi - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con una nota datata 25 luglio ma pubblicata nei giorni scorsi. Come è noto l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica è stata prima cancellata nelle regioni a statuto ordinario dall'art. 2, comma 6, del digs 23/2011 e poi definitivamente abolita con l'art. 4, comma 10 del di 16/2012. La nota chiarisce da quale data deve farsi decorrere il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del digs 504/1995, ai sensi del quale il rimborso dell'accisa (e quindi anche della sua soppressa addizionale di spettanza comunale) “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento”.