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Consiglio dei Ministri. Ecco tutte le novità contenute nel DL Energia

where Roma when Lun, 23/10/2023 who roberto

Il provvedimento interviene su diversi fronti: dagli investimenti in autoproduzione sulle rinnovabili per gli energivori ai provvedimenti sulla fine del mercato elettrico tutelato

Il Dl Energia è pronto per il consigliodeiministri.jpgConsiglio dei ministri: nella bozza circolata con 13 articoli e che oggi dovrebbe essere approvata, sono contenute misure centrali per il settore: dall’autoproduzione per gli energivori all’approvvigionamento gas, dalle concessioni geotermiche fino agli incentivi alle regioni per ospitare impianti rinnovabili. Ma ci sono anche disposizioni urgenti in materia di mercato al dettaglio dell’energia elettrica, in materia di stoccaggio geologico di CO2, per lo sviluppo di un polo strategico per l’eolico galleggiante in mare.
 
Misure sulle rinnovabili

Il Governo punta a promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica al 2030 attraverso una concessione  rilasciata prioritariamente “ai soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che intendono realizzare impianti fotovoltaici o eolici”. Il Ministero dell'Ambiente deve definire entro 60 giorni “un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese” rispettando una serie di criteri come la possibilità di realizzare nuova capacità di generazione con “impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW” oppure impianti “oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW”.
Si prevede anche  l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 da ripartire tra le regioni e le province autonome per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, a fronte della concentrazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Agli oneri “si provvede a valere sui proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica” e tramite “i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030”, con“un contributo annuo pari a 10euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio”.
Per quanto riguarda il geotermico prevede un termine di gara per le concessioni in due anni dalla scadenza, mentre per quanto riguarda il Piano pluriennale per la promozione degli investimenti “ai fini del rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare domanda di concessione entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024.
 
Sull’idroelettrico è previsto che le Regioni e le Province autonome, fermo restando il passaggio in proprietà delle opere “riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l’uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l’avvio del
procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare”.
 
Liberalizzazione del mercato elettrico
Il Ministero dell'Ambiente interviene anche in materia di mercato elettrico. Si legge nel testo: “per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura in esito alle procedure competitive avviate ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (…) a completamento della liberalizzazione del mercato elettrico e del gas e dell’avvio del servizio a tutele graduali per i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, si avvale dell’Acquirente unico S.p.A. per l’effettuazione di campagne informative e per lo svolgimento delle azioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2”.
“Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal primo gennaio 2024, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, prosegue la bozza. Arera, inoltre, “assicura, con propri provvedimenti, che i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica siano riforniti dagli operatori individuati in esito alle procedure competitive (…) previa adeguata informazione, da svolgersi in coordinamento con le azioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124 del 2017, in ordine ai riferimenti dell’esercente il servizio a tutele graduali individuato per la loro area, prevedendo che il trasferimento dei punti di consegna agli operatori individuati abbia luogo non prima di sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla data di conclusione delle procedure competitive”. In aggiunta si prevede che “i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica nell’ambito del servizio di vulnerabilità (…) secondo condizioni disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a un prezzo che riflette il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite da ARERA, basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da un fornitore iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio”. Arera “adotta misure per la disciplina del servizio di vulnerabilità nel rispetto dei seguenti criteri: a) il servizio è limitato alla sola fornitura di energia elettrica; b) il servizio è assegnato, per una durata non superiore a sei anni, mediante procedure competitive, relative a un’unica area nazionale, conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione e la conclusione della prima procedura di aggiudicazione avviene non oltre il 31° dicembre 2025; c) l’esercente il servizio di vulnerabilità può avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda degli esercenti il servizio (…) e subentrare nei rapporti giuridici in capo allo stesso al momento della cessazione del servizio”.

Approvvigionamenti di gas naturale
Capitolo forniture gas: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono avviate, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti”, si legge nella bozza.“È consentita, per la durata di vita utile del giacimento” “la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate” “nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia dalle linee di costa, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine”. È consentita anche la coltivazione in deroga a patto che abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

Stoccaggio  CO2
Tra le novità contenute nel provvedimento, infine, le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 che “sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali. L’autorizzazione ha una durata massima di tre anni.

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