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Gasdotti, Arera chiede di applicare la deroga alle nuove norme Ue per Greenstream e Transmed

where Roma when Lun, 09/03/2020 who roberto

Potrebbero emergere criticità dall’applicabilità di due differenti giurisdizioni (quella comunitaria e quella del paese terzo coinvolto) sulla stessa infrastruttura

L’Arera ha segnalato l’opportunità greenstream.jpgdi concedere una deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione del Greenstream (gasdotto Libia – Italia) e del Transmed (gasdotto Algeria – Tunisia – Italia). Lo riferisce la stessa Autorità per l’energia nel documento presentato in commissione Industria del Senato in occasione dell’audizione sul Dlgs in materia di mercato interno del gas naturale.  L’ipotesi è suggerita, spiega Arera, "in considerazione degli stringenti termini temporali per l’esercizio della facoltà di deroga e delle potenziali criticità relativamente ai gasdotti di interconnessione con Algeria e Libia, che potrebbero derivare dall’applicabilità di due differenti giurisdizioni (quella comunitaria e quella del paese terzo coinvolto) sulla stessa infrastruttura”.

Nel suo documento, Arera ha ricordato che la direttiva Ue 2019/692, che viene recepita con il decreto legislativo oggetto dell'audizione e sul quale la Commissione deve esprimere il proprio parere, estende l’applicazione delle disposizioni per la regolazione delle reti di trasporto che collegano due o più Stati membri anche ai gasdotti di trasporto che connettono l'Unione europea con i Paesi terzi.

Le norme europee prevedono la possibilità di applicare una deroga per i gasdotti completati entro il 23 maggio 2019 alle disposizioni sul diritto di accesso dei terzi alle reti, sulla separazione proprietaria e sull’indipendenza dei sistemi di trasporto, sull’obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto prima della loro designazione, sulle competenze delle autorità di regolazione nazionali in merito alla fissazione delle tariffe e alla prestazione dei servizi di bilanciamento.
Questa deroga può essere concessa dal Mise entro il prossimo 24 maggio, limitatamente alle sezioni comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione e qualora sussistano motivi oggettivi, quali il recupero dell’investimento effettuato, ovvero per ragioni legate alla sicurezza dell’approvvigionamento, e a determinate condizioni. Tale deroga può essere concessa fino ad un massimo di venti anni e rinnovata in casi giustificati.

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