L’inversione dell’Iva entra nell’energia per gas, elettricità ed efficienza
Molti dubbi nell’interpretare la norma, soprattutto sui certificati bianchi e verdi
Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018 il meccanismo di inversione contabile ai fini Iva (il cosiddetto reverse charge) entra nelle operazioni interne aventi a oggetto gas, energia elettrica e certificati. Con l'approvazione della Legge di Stabilità occorre applicare l’inversione contabile anche alle transazioni effettuate tra soggetti Iva italiani relativamente alle cessioni a qualunque soggetto Iva per i certificati CO2 classificati secondo la direttiva 2003/87/CE. Per elettricità e gas si applica ai soggetti passivi rivenditori identificati in ragione della disciplina Iva in materia di territorialità di cui all'articolo 7-bis, comma 3, lettera a del Dpr 633/1972. Per i certificati “relativi” al gas e all'elettricità si applica a qualunque soggetto Iva.
Secondo gli esperti Pietro Bracco e Ottavia Orlandoni, dello studio legale e tributari Puri, Bracco, Lenzi e Associati, ci sono ancora molte incertezze che dovrebbero essere chiarite dall'Agenzia delle entrate.
Come riferisce l’agenzia di stampa Dire, per quanto riguarda le cessioni di certificati, “se per i certificati CO2 non sussistono particolari dubbi interpretativi, essendo i certificati in questione individuati tramite la rispettiva Direttiva comunitaria, non è possibile sottacere che la menzione di certificati relativi al gas e all'energia elettrica può essere foriera di interpretazioni controverse”.
Il dubbio riguarda in particolare i certificati verdi, le garanzie di origine e i certificati bianchi.
Altra difficoltà del reverse charge su energia elettrica e gas è rappresentata dall'individuazione dei soggetti passivi rivenditori.
Altri dubbi interpretativi riguardano interconnector virtuale e stoccaggio virtuale, nel caso in cui la commodity acquistata sia ceduta anziché consumata.