Tar Lazio, nessuna intesa per la distribuzione di Casalmaggiore (Cr)
Annullato il provvedimento con cui nell'agosto scorso l'Antitrust aveva sanzionato 2iGas e Linea Distribuzione per oltre 1,33 milioni di euro, accusate di essersi costituite in Ati per partecipare alla gara, pur possedendo i requisiti necessari per competere singolarmente
Nessuna intesa restrittiva della concorrenza tra le società partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas del comune di Casalmaggiore (Cremona). Lo ha stabilito la prima sezione del Tar del Lazio, che ha annullato il provvedimento con cui l'Antitrust nell'agosto scorso sanzionò per oltre 1,33 milioni di euro 2iGas e Linea Distribuzione, accusate di essersi costituite in Ati per partecipare alla gara, pur possedendo i requisiti necessari per competere singolarmente.
L'Agcm ritenne responsabili dell'illecito concorrenziale anche le società madri E.ON Italia (all'epoca controllante di 2iGas) e Linea Group, entrambe per l'autorità costantemente e regolarmente messe al corrente delle problematiche e delle decisioni da prendere sulla strategia di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas.
Per il Tar, “mancano – si legge nella sentenza – le caratteristiche proprie della intesa anticoncorrenziale. La partecipazione in associazione temporanea di due o più imprese potrebbe essere sintomatica di una legittima forma di cooperazione tra concorrenti, financo utile ad accrescere il tasso di concorrenzialità del mercato, secondo la stessa ratio delle norme che favoriscono la partecipazione alle gare degli enti plurisoggettivi”.
Non solo: per i giudici amministrativi, la legge speciale della stessa gara “ha favorito la creazione di Ati tra soggetti individualmente in possesso dei requisiti prevedendo espressamente il cumulo dei requisiti in capo al raggruppamento anche in ipotesi di possesso singolo da parte delle imprese raggruppate”.