Bottiglie in Pet riciclato. Ecco i chiarimenti del ministero dell’Ambiente
I requisiti sono stati stabiliti dalla cosiddetta Direttiva Sup. Devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale
Il Ministero dell’Ambiente ha diffuso una comunicazione ufficiale con i requisiti specifici di contenuto di riciclato e gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi sono stabiliti dalla Direttiva 2019/904/UE, cosiddetta Direttiva Sup, (artt. 6 e 9). La misura –leggiamo sul sito Corepla - fa riferimento all’‘implementazione dell’obbligo di contenuto di riciclato nelle bottiglie per bevande in R-PET
La direttiva Sup
La Direttiva Sup, recepita nell’ordinamento nazionale nel 2021 stabilisce che a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
La quota per componente
In relazione ai richiamati obblighi, il ministero ricorda tra l’altro che la decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse).
La quota del 25%
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”. Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.