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Imballaggi, ecco funzioni e obiettivi del nuovo organismo di vigilanza

where Roma when Mar, 07/05/2024 who roberto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto sull’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti

È stato pubblicato sulla G.U. organismo-vigilanza-consorzi-rifiuti.jpegn. 97 del 26 aprile 2024  il D.M. 15 dicembre 2023 recante “Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi”.
 
Obiettivi e funzionamento
L’organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi – istituito presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 206-bis del D.L.vo 152/2006 – ha come obiettivo generale il rafforzamento del sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all‘efficacia, all’efficienza e all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Fra gli obiettivi specifici dell’organismo – elencati all’art. 2 – vi sono, in particolare, quello di garantire il corretto impiego del contributo ambientale, migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, nonché affiancare i ministeri competenti nello svolgimento delle attività di vigilanza.
L’art. 3 del Decreto definisce invece le modalità di funzionamento dell’organismo che si deve riunire con cadenza almeno quadrimestrale e, per specifiche esigenze, possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’organismo esperti qualificati di altre amministrazioni. Il presidente dell’organismo ha la rappresentanza del medesimo e convoca le sedute trasmettendo ai componenti l’ordine del giorno della seduta, con un preavviso di almeno quindici giorni. Da ultimo, l’art. 4 reca le disposizioni finanziarie per il funzionamento dell’organismo.
 
Il testo integrale lo trovi qui 

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