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Organico, ecco perché i comuni non possono vietare l’uso dei sacchetti biocompostabili

where Roma when Mar, 09/07/2024 who roberto

Per il ministero dell’Ambiente “non sembra giustificata” la mancata adozione del decreto ministeriale previsto nel Testo unico ambientale che deve disciplinare i “livelli di qualità”

I comuni non possono vietareorganico.jpg l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e il conferimento in raccolta differenziata dei rifiuti organici. È quanto afferma il ministero dell’Ambiente con una risposta (n. 113158 del 19 giugno scorso) a un interpello della Legambiente. Nella risposta del ministero dell’Ambiente viene affermato che “non sembra giustificata” la mancata adozione del decreto ministeriale previsto nel Testo unico ambientale, che deve disciplinare i “livelli di qualità” per tale raccolta.
 
Perché il divieto
Alcuni enti locali, province e comuni, non consentono l’uso di sacchetti compostabili certificabili, motivandolo il diniego col fatto che in quell’area i rifiuti organici vengono avviati a impianti di biofermentazione che producono biometano e compost. Questi impianti sono tecnologicamente inidonei a digerire sacchetti di bioplastica, come altri rifiuti (per esempio ossa).
In premessa alla sua risposta, il ministero ricorda che nel nostro ordinamento è stato introdotto l’obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti organici, anticipando la decorrenza di tale obbligo al 31 dicembre 2021 rispetto alla previsione stabilita a livello Ue, fissata al 31 dicembre 2023.
Questa disposizione, ricorda il ministero, prevede che “i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”. Quindi, dalla lettura delle disposizioni è chiaro che, per consentire una corretta raccolta i rifiuti organici devono essere conferiti attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili o, in alternativa, utilizzando sacchetti compostabili certificati.
 
Il decreto mancante non è presupposto
Nel Testo unico ambientale al comma 7 del citato articolo 182-ter prevede però l’adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”. Secondo il ministero questa disposizione ha carattere autonomo e non rappresenta il presupposto per la vigenza degli obblighi di raccolta dei rifiuti organici.

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