Sentenze. Polietilene: resta dovuto il contributo ambientale di competenza
Il giudice ha stabilito che la norma sulla controversia legata al contributo ambientale tra CONAI e Polieco non può essere interpretata
Cosa rientra nella definizione di imballaggio e a chi spetta la ricezione del contributo ambientale da parte delle imprese: da qui nasce la disputa tra CONAI e Polieco, il consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene - finito in Tribunale - sul film adesivo in polietilene.
La sentenza
Proprio in questi giorni la Sentenza_n_614_2022 del Tribunale di Roma ha stabilito che la norma dell’art. 237, comma 8, TUA, come modificata a seguito del d. lgs n. 116/2020, non può essere interpretata nel senso di consentire all’operatore economico “di scegliere in forma potestativa il Consorzio al quale versare il contributo ambientale optando in ipotesi per quello che richieda un minor esborso economico” e può operare soltanto nella relazione tra “Consorzi di uno specifico novero di raccolta e di gestione dei rifiuti“. In particolare, sottolinea che la norma sopravvenuta non può trovare applicazione con riferimento ai rapporti tra CONAI e Polieco, in quanto “deve essere di univoca percezione quale sia il Consorzio che si occupa di imballaggi e quale quello che si occupa di materiale in polietilene” e ciò “al fine di evitare sovrapposizione di ruoli in ambito di riscossione dei contributi di natura ambientale“.
Cos’era successo
Dal 2015 il Conai ha qualificato come imballaggi alcuni prodotti in polietilene, chiedendo alle aziende utilizzatrici di pagare loro il relativo contributo ambientale. È stato questo il momento in cui sono iniziate le controversie legali con Polieco, che ha poi portato la Suprema Corte a rigettare il ricorso proposto da Polieco stesso, confermando che l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta da Conai fosse corretta.