Tar: la tassa rifiuti risponde a parametri “razionali”
Il Tar Puglia ha respinto il ricorso proposto da una associazione di piccole e medie imprese
La tassa sui rifiuti, la Tari, del Comune di Lecce risponde al criterio di razionalità di cui all'articolo 4, comma 2, del Dpr 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). Con questa motivazione il Tar Puglia - Sezione di Lecce (sentenza n.1275/2017) ha respinto il ricorso proposto da una associazione di piccole e medie imprese contro due delibere del Consiglio comunale del capoluogo salentino: il “Piano finanziario del servizio di gestione di rifiuti” e il “Piano finanziario di gestione ai fini della determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016”, recante la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana (in totale euro 23.950.000,00) nella misura del 50 % per le utenze domestiche (abitazioni familiari) e del 50% per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere). Delibere che, secondo l'Associazione ricorrente, sarebbero state illegittime perché le utenze non domestiche avrebbero prodotto il 28,43% dei rifiuti totali.