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Incentivi. La Corte di Giustizia Ue dà ragione al Gse sui certificati verdi

where Strasburgo (Francia) when Mer, 03/07/2024 who roberto

Secondo la Corte le disposizioni sui Grin sono state ritenute compatibili con la direttiva in tema di promozione delle rinnovabili. La sentenza

La Corte di Giustizia Ue ha cortegustiziaeu.jpegpronunciato una sentenza importante in materia di incentivi alle rinnovabili: la settima sezione si è pronunciata per la necessità che gli operatori debbano stipulare la Convenzione Grin per una transizione dal meccanismo dei Certificati Verdi a quello della Tariffa Incentivante. L’organo giuridico europeo ha dunque sostenuto la posizione del Gse sulla piena conformità di queste convenzioni ai principi e alle disposizioni del diritto Ue. 
 
La sentenza
“Le disposizioni – leggiamo in una nota dello studio Police&Partners, partner legale del gestore - sono state ritenute dalla Corte compatibili con la direttiva in tema di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, così come con la libertà d’impresa di cui all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Ad avviso della Corte, “non è difforme dalla cornice giuridica Ue la disciplina italiana, diretta a subordinare l’accesso al nuovo beneficio - anche per i produttori in precedenza ammessi ai certificati verdi - alla stipula con il Gse di una convenzione concernente le relative condizioni di erogazione.”

La questione pregiudiziale
La questione vedeva opposti il Gse e 21 società facenti capo ad Erg ma anche il ministero dello Sviluppo economico, in merito alla sostituzione di un regime di sostegno ai produttori di energia con un altro regime che obbliga gli stessi a stipulare una convenzione con il Gse per poter beneficiare di quest’ultimo regime di sostegno. Era stata rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale: ”se i principi recati dall’art. 3 della direttiva 2001/28/CE e dall’art. 4 della direttiva 2018/2001/Ue ostano o non ostano a una normativa interna, quale l’art. 7, comma 7, del decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell’ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. “a due vie”) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d’impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. “incentivo negativo”) .
La sentenza la trovi qui https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...

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