Acqua - I gestori dovranno restituire 55 milioni di euro, black list degli inadempienti
La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l’abolizione della remunerazione del capitale - a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011 - e l’introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa, calcolata secondo i criteri approvati dall’Autorità
L’Autorità per l’energia ha stabilito la restituzione ai consumatori di 55 milioni di euro da parte di 71 gestori del servizio idrico. La restituzione è relativa al periodo di circa cinque mesi intercorso fra l’abolizione della remunerazione del capitale a seguito del referendum, il cui esito è stato proclamato il 21 luglio 2011, e l’introduzione dal 1 gennaio 2012 della nuova tariffa calcolata secondo i criteri approvati dall’Autorità. Le società di gestione interessate dovranno accreditare l’importo agli 11 milioni di utenti domestici coinvolti già nella prossima bolletta dell’acqua.
Alla delibera sono allegati gli elenchi degli Enti d’Ambito che hanno rispettato i tempi e le modalità di calcolo dei rimborsi secondo i criteri indicati dall’Autorità, ma anche una sorta di “black list” degli Enti d’Ambito che non hanno mai risposto al regolatore.
Il provvedimento non ha invece ricadute per le società che applicano il cosiddetto metodo “ex Cipe”, perché non prevedeva la remunerazione del capitale investito.
La somma restituita è stata calcolata prendendo come riferimento la remunerazione del capitale investito indicata dai Piani degli Enti d’Ambito per il periodo tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011, al netto degli oneri finanziari e fiscali effettivamente sostenuti e degli accantonamenti per la svalutazione crediti nella misura ritenuta efficiente. Ciò nel pieno rispetto del principio del full cost recovery indicato dalle normative europee e confermato dalla Corte Costituzionale.
Per individuare la quota parte della tariffa da restituire, l’Autorità ha utilizzato criteri coerenti col cosiddetto Metodo Tariffario Transitorio, che copre il biennio 2012-2013 e nel quale sono già considerati gli effetti del referendum abrogativo. Questi criteri sono confermati nel parere 267/13 del Consiglio di Stato, nel quale si afferma che anche nell’ambito della restituzione debba comunque essere assicurato il rispetto del principio del full cost recovery, e nella recente sentenza del Tar Lombardia 779/14.
Nello specifico, l’importo oggetto di rimborso è riferito ai circa 5 mesi trascorsi dall’esito del referendum fino all’entrata in vigore, il 1 gennaio 2012, del metodo tariffario transitorio, con il quale, tra i criteri di calcolo individuati per la determinazione delle tariffe, l’Autorità esclude la remunerazione del capitale investito.
Con questo provvedimento si conclude il percorso avviato lo scorso anno con la delibera 38/2013/R/IDR, nella quale il Regolatore aveva stabilito l’avvio della procedura per la definizione dei criteri di calcolo degli importi da restituire per la remunerazione del capitale investito.
La decisione era stata presa all’indomani del parere richiesto dall’Autorità al Consiglio di Stato sull’esatta decorrenza dei propri poteri tariffari sull’acqua. Infatti, nelle consultazioni pubbliche svolte nel 2012 erano emerse posizioni divergenti sulla titolarità dell’Autorità a intervenire in periodi precedenti all’attribuzione delle funzioni di regolazione dei servizi idrici avvenuta con il D.L. 201/11.
A inizio dicembre l’Autorità aveva intimato ai soggetti che non avevano ancora provveduto, di individuare entro 30 giorni l’importo da restituire agli utenti. Trascorsa questa scadenza, l’Autorità avrebbe determinato forfettariamente il rimborso a carico degli enti d’ambito inadempienti.
Le delibere 163/2014/R/idr e 38/2013/R/IDR sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it