L’Autorità impone tempi certi per le bollette di chiusura, più autolettura e nuovi indennizzi automatici
L’organismo di controllo introduce meccanismi per massimizzare l’utilizzo di dati di misura effettivi
Tempi certi per l’invio delle bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione. Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia, che punta tra l’altro
a garantire il rispetto del termine massimo di 6 settimane per la ricezione delle fatture a partire dalla data di cessazione della fornitura, oltre a meccanismi per massimizzare l’utilizzo di dati di misura effettivi, anche potenziando l’uso dell’autolettura e a nuovi indennizzi automatici ai consumatori - fino a 57 euro in totale - per i casi più critici di grave inadempimento da parte sia del distributore che del venditore. Gli interventi scatteranno da giugno prossimo, responsabilizzando tutti gli attori della filiera, saranno validi per i clienti domestici e i piccoli consumatori del settore elettrico e gas, sia nel mercato libero, sia nei regimi di tutela.
In particolare, l’emissione delle fatture di chiusura dovrà avvenire al più tardi 8 giorni prima dello scadere dei tempi previsti per la ricezione (6 settimane dalla cessazione della fornitura) o entro 2 giorni prima, in caso di recapito della bolletta via mail o web. Per effettuare la fatturazione, il venditore è obbligato a rispettare una specifica priorità nell’uso dei dati forniti dal distributore: primariamente i dati di misura effettivi, in subordine le autoletture validate e, da ultimo, i dati stimati dal distributore. Se non sono disponibili i consumi reali, il venditore dovrà comunque emettere una fattura basata sull’autolettura inviata dal cliente ma non ancora validata dal distributore, se comunicata, oppure basata sui consumi stimati dal venditore stesso, indicando però al cliente che la fattura potrà essere oggetto di ulteriore conguaglio, quando il distributore metterà a disposizione i dati.
Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati viene poi disciplinato l’utilizzo dell’autolettura del cliente. Nei casi di cambio venditore o di voltura di utenti non dotati di smart meter nel settore gas o con contatori non telegestiti in quello elettrico, i clienti potranno effettuare l’autolettura comunicandola al venditore. A tal proposito vengono introdotti, a carico dei venditori, ulteriori obblighi informativi verso i clienti sulla possibilità di uso dell’autolettura, le modalità e i tempi per effettuarla. Il venditore, a sua volta, mantiene gli obblighi di comunicazione del dato al distributore ai fini della validazione.
I nuovi indennizzi per i clienti - L’ emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti obbliga il venditore a riconoscere al cliente nella medesima fattura un indennizzo dai 4 euro (da 1 a 10 giorni solari di ritardo) fino a 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari. Anche il distributore è obbligato a indennizzare, in specifiche situazioni, il cliente e il venditore per compensarli del disservizio. Il cliente ha diritto ad un ulteriore indennizzo di 35 euro nei casi in cui il distributore non metta a disposizione la lettura (dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile perché il venditore possa emettere la fattura di chiusura, cioè entro 30 giorni dalla fine della fornitura.
Anche il venditore riceverà un indennizzo da parte del distributore nei casi di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati di misura, secondo quanto stabilito dalla regolazione. In particolare, gli indennizzi sono di 4 euro in caso di ritardo di un giorno rispetto a quanto previsto, maggiorato di 0,20 euro per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni.
Le misure in materia di fattura di chiusura sono approvate con la delibera 100/2016/R/com.