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Codice appalti. Arera: senza modifiche rischio effetti sulle bollette

where Milano when Gio, 14/03/2019 who roberto

La segnalazione dell’ARERA a Parlamento e Governo riguarda l’art. 177 del Codice Contratti Pubblici. La prevista esternalizzazione delle attività determinerebbe anche un significativo esubero delle risorse umane 

L’obbligo di esternalizzare i servizibollette.jpg anche per i concessionari operanti nei settori di competenza dell’ARERA “svuoterebbe” la loro attività, sostanzialmente privandoli delle funzioni proprie del servizio, con un prevedibile aumento dei costi economici e sociali e impatti negativi destinati a scaricarsi, con tutta probabilità, sulle bollette di famiglie e imprese. Lo rende noto l’authority soffermandosi sull’applicazione dell’articolo 177 del decreto legislativo “Codice dei contratti pubblici” 18 aprile 2016, n. 50. La norma – spiegano - potrebbe far diventare i concessionari “meri soggetti appaltatori, con seri rischi per la continuità e qualità di servizi essenziali come quelli della distribuzione di energia elettrica e della gestione dei rifiuti”.
 
La segnalazione sugli effetti critici della norma è stata inviata da ARERA, nell’ambito delle proprie competenze, a Parlamento e Governo. L’Autorità ha poi sottolineato come la prevista esternalizzazione delle attività determinerebbe anche un significativo e immediato esubero delle risorse umane operative nell’organizzazione aziendale, facendo venire meno esperienza, competenza e conoscenza specifica di ciascuna rete e impianto.
 
In ultimo, l’articolo 177 non trova preciso riferimento in norme comunitarie, in particolare rispetto alla disciplina dettata dalla direttiva 2014/23/UE o da altre direttive europee in materia di concessioni. Alla luce delle criticità esposte, l’Autorità ha ritenuto quindi opportuno segnalare la necessità di valutare possibili tempestivi interventi normativi diretti a modificare l’articolo 177 o a fornirne un’interpretazione più restrittiva, al fine di limitare i possibili esiti descritti.
 
Cosa dice la norma - La disposizione dell’art. 177 per i titolari di concessioni già in essere al 19 aprile 2016 non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, prevede l’obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150 mila euro. È stato poi stabilito che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) individuasse, con apposite Linee Guida, le modalità della verifica annuale, da parte dei soggetti preposti e della stessa ANAC, del rispetto del limite. L’ANAC ha precisato che tra i contratti da computare rientrano quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione.

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