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Rifiuti - I giudici: Cerroni era l’unica risposta a un’emergenza endemica

where Roma when Lun, 13/05/2019 who roberto

Lo si legge nella motivazioni della sentenza emessa dai giudici della prima sezione penale di Roma, con cui Cerroni e altre sei persone sono stati assolte dal reato associativo

Il patron dell'ormai ex discarica di manlio-cerroni.jpgMalagrotta, Manlio Cerroni (nella foto), non era a capo di una associazione a delinquere che aveva come obiettivo il monopolio della gestione dei rifiuti di Roma. È, in sintesi, quanto scrivono i giudici della prima sezione penale di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui il 5 novembre scorso hanno assolto Cerroni e altre sei persone dal reato associativo con la formula "perché il fatto non sussiste". Nel documento di oltre 180 pagine i giudici ricostruiscono la situazione dello smaltimento dei rifiuti a Roma e nel Lazio affermando che già alla fine degli anni Novanta "l'emergenza ambientale era allora (come anche oggi, purtroppo) una situazione realmente e drammaticamente esistente e, per di più, risalente nel tempo". Un "fenomeno che aveva assunto un carattere endemico".

In questo quadro Cerroni era l'unico, alla luce della "sua conclamata capacità organizzativa, della sua consumata esperienza ultradecennale nel settore e delle dimensioni della sua azienda", che poteva mettere in atto un’opera, "che non poteva essere ritenuta certo inutile e priva di giustificazione", su un terreno della Pontina Ambiente di sua proprietà ad Albano, dove doveva sorge il gassificatore. "Qui - scrivono i giudici - non siamo in presenza di una mobilitazione di forze per agevolare un determinato soggetto nel conseguimento, ad esempio, di un permesso di costruire di una concessione in sanatoria di una licenza commerciale eccetera, in quanto l'obiettivo da raggiungere è un qualcosa che trascende l'interesse personale ed individuale del singolo-privato, per investire in pieno la sfera dell'intera collettività". Per i giudici, infine, nel corso del processo, iniziato nel giugno del 2014, è emersa una "chiara occasionalità e/o accidentalità di accordi volti a superare ostacoli improvvisi, incidenti di percorso verificatisi lungo quell'iter summenzionato, assolutamente non preventivabili e che, dunque, non potevano costituire oggetto di un programma associativo a monte".

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