Ecco i nuovi requisiti di qualità del pellet per l'accesso agli incentivi
Il decreto di recepimento della Direttiva RED II dispone nuovi criteri per tutti gli impianti di riscaldamento che richiedono incentivi e i biocombustibili utilizzati: vediamo tutte le novità relative al pellet
L’Italia ha finalmente recepito la Direttiva europea Energie Rinnovabili nota come RED II, risolvendo la recente messa in mora del nostro Paese da parte della Commissione Europea per inadempienza. Lo rende noto in un comunicato AIEL, l’associazione delle energie agroforestali. Il Decreto punta a rilanciare la crescita sostenibile del Paese, intervenendo in materia di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
Cosa definisce il testo
Il testo definisce quindi gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili, disciplinando inoltre una serie di misure necessarie all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, in conformità con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). I criteri di sostenibilità introdotti dalla RED II si applicano ai combustibili solidi da biomassa destinati a impianti di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW oppure ai 2 MW per gli impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa. Il D. lgs. 199/2021 di recepimento prevede inoltre (art. 29) “criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad esempio il Conto Termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, ecc. I criteri prevedono sia requisiti tecnologici specifici per ciascuna tipologia di generatore, sia requisiti relativi alla qualità dei biocombustibili impiegabili, compreso il pellet.
I requisiti del pellet
Per quanto riguarda i requisiti del pellet, il Decreto, rispondendo alle istanze proposte da AIEL in sede di audizione parlamentare, prevede che possano essere incentivati solo gli impianti e apparecchi il cui combustibile soddisfi i seguenti requisiti:
per le termostufe il pellet dovrà necessariamente essere di classe di qualità A1, mentre per le caldaie esso dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato certificato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
la certificazione del pellet dovrà essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del biocombustibile, svolte da un soggetto accreditato secondo le norme della serie UNI EN ISO 17225-2;
la documentazione di acquisto del pellet dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore. Non sarà quindi più possibile accedere agli incentivi utilizzando biocombustibili che presentano autodichiarazioni relative alla classe di qualità del pellet, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-2.