Oneri, il Consiglio di Stato boccia il ricorso dell’Autorità contro la garanzia chiesta ai trader
L’Aeegsi aveva imposto ai trader un obbligo di garanzia a favore delle imprese distributrici nel caso di inadempimento degli utenti finali
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas contro diversi soggetti tra i quali Aiget - l’Associazione Italiana di Grossisti e Trader - contro le decisioni del Tar Lazio (237, 238, 243, 244 del 2017) che avevano parzialmente annullato la delibera del giugno 2015 dell'ente laddove, con riferimento agli oneri generali di sistema (che coprono i costi per gli incentivi per le rinnovabili e gli oneri sociali), aveva imposto ai trader un obbligo di garanzia a favore delle imprese distributrici nel caso di inadempimento degli utenti finali. Non vi è, infatti, alcuna norma - si legge nella decisione - che conferisce tale potere all’authority dell’energia, che può soltanto parametrare i costi generali di sistema sull'entità dei consumi del cliente finale e non del venditore, nè tantomeno traslare obblighi degli utenti sui venditori, (la norma nulla dispone per gli inadempimenti).
Conseguentemente, prosegue la decisione, tali oneri, al pari delle altre tre macro categorie - i costi di energia ed approvvigionamento, i costi relativi a 'rete e misura' e le imposte - “concorrono alla determinazione del prezzo finale dell'energia elettrica, e sono inclusi nella bolletta ancorati al costo effettivo dell'energia e del servizio reso in favore del consumatore finale. Né la componente sociale del costo fa velo all'esigenza comunitaria (direttiva 2009/72) di assicurare che il consumatore si veda traslare solo i costi effettivamente riferibili all'attività del proprio produttore/fornitore del servizio. Scrive infatti Palazzo Spada: “l'imposizione ai 'trader' di prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica, ovvero di fare gravare su di esse l'inadempimento degli utenti, è foriera d'asimmetria contrattuale, di squilibrio del rapporto, onerando la parte debole della catena distributiva di un rischio improprio e del peso economico conseguente, in violazione dei principi di logicità, proporzionalità ed adeguatezza'.
“Alla medesima stregua - prosegue - va ritenuta illegittima la disposizione contenuta nella deliberazione impugnata che attribuisce la potestà ai distributori di risolvere il contratto con i trader nell'ipotesi di mancato versamento, da parte di essi, degli 'oneri del sistema'. Del resto - chiosa la Corte l'ordinamento -, “al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che qui non ricorrono, non conosce la risoluzione del contratto per inadempimento di obbligazioni altrui”.