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Idroelettrico. La Consulta boccia il ricorso, i Comuni possono trattenere le somme

where Roma when Mer, 03/05/2017 who roberto

La questione era stata sollevata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano. La sentenza 

idroelettrico.jpgCon l’ordinanza n. 88 depositata nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Milano. La norma sospettata di illegittimità costituzionale dispone che le somme incassate dai Comuni, e versate dai concessionari antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, siano definitivamente trattenute dai Comuni stessi.
 
In base all’interpretazione del giudice rimettente, il trattenimento da parte dei Comuni e dello Stato delle somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sarebbe stato disposto in contrasto rispetto a quanto stabilito dalle sentenze n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011 della Corte Costituzionale, conseguendone la violazione dell’art. 136 Cost., nonché degli artt. 2, 3, 24, 42, 97 e 113 Cost.
Il Giudice delle Leggi, tuttavia, nell’avallare quanto eccepito dall’Avvocatura dello Stato, sostiene che il giudice non ha tenuto conto di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016, entrata in vigore in data anteriore al deposito dell’ordinanza di rimessione. Tale legge ha previsto, a seguito delle sentenze della Corte, la soppressione, nella disposizione censurata, del trattenimento da parte dello Stato delle somme versate a quest’ultimo, autorizzando la spesa di dodici milioni di euro per completare la restituzione di tali somme ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche.
 
La Corte Costituzionale ha rigettato così la questione di legittimità sulla norma censurata, motivando che nel momento in cui il giudice a quo ha rimesso la questione, il legislatore aveva già modificato la disposizione oggetto di censura, proprio al fine di adeguare il quadro normativo alle sentenze della Corte costituzionale n. 205 del 2011 e n. 1 del 2008.

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