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Mondo Inquinato! Ecco la nuova direttiva Ied sulle emissioni di industria e allevamenti

where Bruxelles (Belgio) when Lun, 22/07/2024 who roberto

Pubblicata la nuova direttiva Ied che entrerà in vigore l’8 agosto. Sotto osservazione anche le discariche di rifiuti e gli allevamenti

È stata pubblicata dalla Gazzettaindustrial-emissions-directive-pollution.jpg ufficiale dell’Unione europea, edizione del 15 luglio, la nuova direttiva europea sulle Ied, industrial emissions directive, dedicata alle emissioni industriali. La direttiva era attesissima ed è la numero 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile che modifica la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), apportando modifiche anche agli allegati, e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, cui viene soppresso il paragrafo 2 dell’articolo 1. La direttiva entrerà in vigore l’8 agosto 2024. Entro il 1° luglio 2026 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

 
Industria e allevamento
È cambiato il titolo rispetto alla direttiva 2010/75/Ue. Ora il nuovo titolo dice che il documento è relativo “alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”. L'obiettivo è fissare “norme intese a evitare oppure, qualora ciò non fosse possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel complesso”.
 
Cambiamenti
Cambiano alcune definizioni, fra le quali “inquinamento”, “valore limite di prestazione ambientale” e “conclusioni sulle bat”.
Sono stati inseriti nuovi articoli come l'articolo 14-bis (“Sistema di gestione ambientale”), l'articolo 15-bis (“Valutazione della conformità”), il capo II bis (“Consentire e promuovere l’innovazione”), il capo VI bis (“Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame e suini”).
Sono stati sostituiti alcuni articoli, tra i quali l'articolo 7 (“Incidenti o inconvenienti”); l'articolo 8 (“Inadempienza”); l'articolo 15 (“Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti”); l'articolo 18 (“Standard di qualità ambientale”).
È stato soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 1999/31/Ce.
 
Inquinamento industriale
La direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali e fissa norme intese a evitare oppure, qualora ciò non fosse possibile, ridurre progressivamente le emissioni delle attività produttive nell’aria, nell’acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, a migliorare l’efficienza delle risorse e a promuovere l’economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel complesso.
 
Allevamenti
La nuova direttiva include nell’ambito di applicazione le emissioni derivanti dall’allevamento di bestiame, con riferimento in particolar modo agli allevamenti di suini e pollame.
 
Impegni nazionali
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano rispettate le condizioni di autorizzazione e, se la violazione delle condizioni presenta un pericolo immediato per la salute umana o minaccia di provocare ripercussioni significative e immediate sull’ambiente, deve essere sospeso l’esercizio dell’installazione.
 
Il ricorso alle bat
L’autorità competente applicando le bat nell’installazione è chiamata a fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenuto conto dell’intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (bat – associated emission levels – bat-ael). I valori limite di emissione devono basarsi su una valutazione del gestore dell’intera gamma bat-ael, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma bat-ael e illustra le migliori prestazioni complessive che l’installazione può raggiungere grazie all’applicazione delle bat, come descritto nelle conclusioni sulle bat, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. Se una norma di qualità ambientale richiede condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione deve contenere misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell’installazione all’inquinamento, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare gli standard di qualità ambientale.
 
Responsabilità
La direttiva stabilisce che, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sulla salute umana o sull’ambiente, il gestore è tenuto a informare l’autorità competente e ad adottare immediatamente le misure volte a limitare le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente e a prevenire eventuali incidenti o inconvenienti; l’autorità competente deve a sua volta imporre al gestore l’adozione di ogni misura complementare ritenuta necessaria per limitare le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente e prevenire eventuali incidenti o inconvenienti. Se l’impatto dell’inquinamento si estende oltre il territorio di uno Stato membro, sono necessari lo scambio tempestivo di informazioni e uno stretto coordinamento tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.
 
Indennizzi
In caso di danno alla salute umana intervenuto in seguito alla violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva, è previsto il diritto per le persone interessate di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno.
 
Sistema di gestione
Per ogni installazione, gli Stati membri devono imporre al gestore la predisposizione e l’attuazione di un sistema di gestione ambientale, coerente con la natura, le dimensioni e la complessità dell’installazione, e con l’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

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