Approvato il Decreto Rilancio: via libera al Superbonus 110%
Il meccanismo viene favorito attraverso lo strumento dello sconto in fattura, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi che potrà recuperarlo come credito di imposta
È stato approvato in via definitiva con l’approvazione al Senato il Decreto Rilancio, il provvedimento omnibus che contiene una serie di misure economiche per la ripartenza del nostro Paese tra le quali il cosiddetto Superbonus al 110%, che sostiene interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica in edilizia.
Il governo, alla luce delle possibili difficoltà di liquidità da parte dei richiedenti, ha previsto il meccanismo dello sconto in fattura sui lavori fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che potrà recuperarlo come credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. Per avere maggiore certezza sul funzionamento dello sconto in fattura, bisogna ora attendere la conversione in legge del Decreto Rilancio e l’approvazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La maxi detrazione, come è noto, è prevista per il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie efficienti, l’installazione di fotovoltaico, colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica. Si tratta di una detrazione del 110 per cento, ripartibile in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a lavori che comportano l’efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici (anche mediante sistemi di monitoraggio strutturale continuo).
Più nel dettaglio, la detrazione si applica tra i molteplici interventi previsti, per quello di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (e quindi anche i tetti) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (cd. cappotto termico) dell’edificio medesimo, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (villetta a schiera); interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’ installazione di impianti fotovoltaici, e per l'installazione di collettori solari; interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 30.000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito; installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico; installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a patto che l'intervento venga effettuato congiuntamente alla riqualificazione energetica dell'intero edificio.