Conai delibera la definizione di imballaggio per rotoli, tubi e cilindri
La delibera, che accoglie l’analogo provvedimento europeo, prevede di riconoscere la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile, esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione
Conai ha messo mano alla definizione dell’imballaggio per “rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile”. La delibera, in linea con la recente proposta di revisione europea della direttiva Imballaggi, prevede di riconoscere la natura di imballaggio su rotoli, tubi, cilindri attorno ai quali è avvolto materiale flessibile, esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita.
Obiettivo, far decorrere il relativo onere contributivo ordinario dal primo luglio 2013. Perché la delibera sia resa operativa entro marzo, Conai provvederà a definire le casistiche.
Come è noto, infatti, la Commissione europea con la direttiva 2013/2/Ue ha rivisto e modificato l’elenco degli oggetti da considerare “imballaggio” e ciò che non lo è. In particolare, non sono considerate imballaggio le etichette d’identificazione a radiofrequenza (Rfid), mentre sono classificati imballaggio, per esempio, le pellicole, i fogli di alluminio e la carta, eccetto “i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come unità di vendita”, spiega la Ue.