Il Consiglio di Stato annulla in via definitiva le delibere dell'Autorità sugli sbilanciamenti
Il tribunale amministrativo di secondo grado cancella definitivamente le delibere dell’Autorità n. 281 e 493 del 2012 in materia di sbilanciamenti. La sentenza dà quindi ragione a numerosi operatori e associazioni, tra cui Anev e AssoRinnovabili
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dell'Autorità per l'energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, annullando definitivamente le delibere n. 281 e 493 del 2012 in materia di sbilanciamenti.
In quei pronunciamenti l’authority reintroduceva l'obbligo per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti (eolico e fotovoltaico) di pagare gli oneri di sbilanciamento in base al principio secondo cui siccome la produzione dal sole e dal vento non è perfettamente programmabile, sono i produttori di queste energie a dover pagare i costi sostenuti da Terna per tenere in equilibrio la rete in occasione degli sbalzi positivi o negativi di potenza da fonte rinnovabile. E’ bene ricordare che Tar e Consiglio di Stato avevano già dichiarato illegittime precedenti delibere con le quali l'AEEG tentava di far pagare gli sbilanciamenti alle FER.
La sentenza dà quindi ragione a numerosi operatori e associazioni, tra cui Anev e AssoRinnovabili, a conclusione del percorso giurisdizionale di contestazione della disciplina avviato nel 2012.
“Un grande risultato per tutto il settore in generale, e per la nostra associazione in particolare - commenta Agostino Re Rebaudengo, presidente di assoRinnovabili, a valle della sentenza. - Il percorso è stato lungo e non privo di ostacoli, ma l'importante è che finalmente sia stato posto rimedio ad una disciplina ingiustamente lesiva degli interessi dei produttori di energia pulita”.
L'accertata illegittimità delle delibere, tuttavia, non dovrà corrispondere ad una nuova stangata sulla bolletta dei consumatori. Su questo punto Re Rebaudengo ha le idee molto chiare: “È con grande senso di responsabilità che intendiamo affrontare la questione dei costi, che resteranno a carico degli operatori. Ci auguriamo, pertanto, che la futura regolazione economica e tecnica che l'Autorità dovrà predisporre introduca meccanismi equi e calibrati sulla specificità delle singole fonti e che tenga conto delle difficoltà ad effettuare previsioni affidabili di immissione in rete.
Il Consiglio di Stato rileva anche che - si legge in una nota Anev - “la riscontrata discriminazione non può ritenersi superata in ragione della previsione di apposite franchigie, atteso che le stesse, come si afferma negli stessi provvedimenti dell’Autorità, non sono differenziate in ragione della tipologia di fonte”.
A fronte di questa ulteriore pronuncia, l’Associazione dell’eolico ribadisce la propria piena condivisione del principio, peraltro ripreso anche dal Consiglio di Stato, che le fonti rinnovabili non programmabili possano contribuire anche loro agli oneri di sbilanciamento, ma solo nei limiti in cui questo non risulti discriminatorio rispetto alle altre fonti, e quindi nei limiti di quanto tecnicamente possibile.
La sentenza integrale la trovi qui: www.assorinnovabili.it
La delibera dell’Autorità per l’energia in materia di sbilanciamenti la trovi qui: www.autorita.energia.it